Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.29878 del 29/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.L., elettivamente domiciliata in Roma, via della Farnesina 269, presso l’avv. Potito Flagella, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 547 del 25.3.2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.12.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

V.L. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l’intimato, avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Palermo, modificando parzialmente la decisione di primo grado, aveva determinato l’importo dell’assegno divorzile, originariamente fissato in Euro 470,00, in Euro 600,00 e aveva altresì confermato il rigetto della richiesta volta ad ottenere quota dell’indennità di fine rapporto percepito dall’ex coniuge C.G., in relazione all’avvenuto pensionamento dalla professione di insegnante.

In particolare con l’atto di impugnazione la V. denunciava violazione di legge, con riferimento all’entità dell’importo riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento, importo per la cui determinazione non si sarebbe tenuto debito conto della diversità reddituale dei due coniugi e delle non buone condizioni di salute di essa ricorrente. Il ricorso è inammissibile per l’astrattezza del quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. all’epoca vigente (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25.3.2009), con il quale è stato indicato che “l’importo dell’assegno divorzile deve essere determinato sulla scorta delle reali condizioni di vita in cui versa l’ex coniuge beneficiario tenendo conto dell’età avanzata, delle precarie condizioni di salute dello stesso, al fine di garantirgli un tenore di vita dignitoso ed un’autonomia economica necessaria per provvedere da sè ai propri bisogni ed esigenze di vita”, e quindi con una formulazione generica e non calibrata sul motivo di censura e sulle doglianze ivi prospettate, viceversa essenzialmente incentrate sulle non condivise valutazioni di merito espresse dalla Corte di Appello.

Nulla va infine stabilito in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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