Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29952 del 29/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.P. ***** elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY, rappresentato e difeso dagli avvocati BELMONTE GIANFRANCO, FATIGATI ANNA, giusta mandato a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****;

avverso l’ordinanza nel procedimento n. 2382/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 18.2.2011, depositata il 22/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che C.P. ha proposto regolamento di competenza avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 22 febbraio 2011 che si è dichiarata incompetente in relazione alla domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da D.C. P. relativa all’irragionevole durata di un giudizio davanti al T.a.r Campania, sezione distaccata di Salerno ritenendo competente la corte d’appello di Roma;

rilevato che la corte territoriale ha invocato il principio stabilito dalle sezioni unite con sentenza n. 6306/2010;

ritenuto che, come è stato già ripetutamente affermato da questa sezione (ord. n. 9933/2010 e da ultimo ord. n. 17908/2011) in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1 va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche al caso in cui questo sia stato proposto davanti ad una sezione distaccata del t.a.r. poichè il ricorso al criterio del distretto in astratto coinvolto, quantunque non coincidente con l’ambito regionale, consente in ogni caso d’individuare la corte competente, non ostandovi il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit. in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede;

ritenuto, pertanto, che la competenza appartiene alla corte d’appello di Napoli.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza della corte d’appello di Napoli e cassa l’ordinanza della corte d’appello di Napoli del 22 febbraio 2011.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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