Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29953 del 29/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 10.5.2011, depositato il 23.5.2011, nel procedimento n. R.G. 2870/2 010 pendente fra:

L.C. (*****) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASTURA 2/b, presso lo studio dell’avvocato DE BEAUMONT FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZULLO ANTONIO, giusta procura speciale a margine delle scritture difensive;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che la corte d’appello di Napoli ha sollevato conflitto di competenza in relazione alla domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da L.C. relativa all’irragionevole durata di un giudizio davanti al T.a.r Campania, sezione distaccata di Salerno sulla quale la corte d’appello di Salerno si è dichiarata incompetente ritenendo competente la corte partenopea;

rilevato che la corte territoriale ha invocato il principio stabilito dalle sezioni unite con sentenza n. 6306/2010;

ritenuto che, come è stato già ripetutamente affermato da questa sezione (ord. n. 9933/2010 e da ultimo ord. n. 17908/2011) in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche al caso in cui questo sia stato proposto davanti ad una sezione distaccata del t.a.r. poichè il ricorso al criterio del distretto in astratto coinvolto, quantunque non coincidente con l’ambito regionale, consente in ogni caso d’individuare la corte competente, non ostandovi il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit. in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede;

ritenuto, pertanto, che la competenza appartiene alla corte d’appello di Napoli.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza della corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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