Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29954 del 29/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte d’Appello di Ancona, con ordinanza del 18.1.2011, depositata il 28.5.2011, nel procedimento n. R.G. 564/2010 pendente fra:

P.E. ***** elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUIRINO MAIORANA 31, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RUGGERI, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORETTI MARCO, giusta procura a margine della scrittura difensiva;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2011 dal Presidente Relatore Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che la corte d’appello di Ancona ha sollevato conflitto di competenza in relazione alla domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da P.E. relativa all’irragionevole durata di un giudizio davanti al T.a.r delle Marche sulla quale la corte d’appello di L’Aquila si è dichiarata incompetente con ordinanza del 19 aprile 2010, ritenendo competente la corte delle Marche;

rilevato che la corte territoriale ha invocato il principio stabilito dalle sezioni unite con sentenza n. 6306/2010;

ritenuto che, come è stato già ripetutamente affermato da questa sezione (ord. n. 9933/2010 e da ultimo ord. n. 17908/2011) in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1 va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto;

ritenuto, pertanto, che la competenza appartiene alla corte d’appello di L’Aquila, di cui va cassata l’ordinanza declinatoria.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza della corte d’appello di L’Aquila, di cui cassa l’ordinanza declinatoria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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