Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29967 del 29/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAMATICA GIOVANNI BATTISTA;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI TORINO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n.r. 281/2010 del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 13/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

FATTO E DIRITTO

rilevato che M.D. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del giudice di pace di Torino del 13 gennaio 2011;

rilevato che il ricorso non è stato notificato e che, pertanto, il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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