LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAMATICA GIOVANNI BATTISTA;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DI TORINO;
– intimato –
avverso l’ordinanza n.r. 281/2010 del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 13/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.
FATTO E DIRITTO
rilevato che M.D. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del giudice di pace di Torino del 13 gennaio 2011;
rilevato che il ricorso non è stato notificato e che, pertanto, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
la corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011