Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.3000 del 07/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ANNUNZIATA FRANCESCO UNIPERSONALE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mancuso Umberto e Antonio Giudice per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Palestro n. 41, presso lo studio del primo;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI AVELLINO, in persona del Prefetto pro – tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 , e’ domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Castel Baronia n. 241/05, depositata in data 12 dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza dei motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 12 dicembre 2005, il Giudice di pace di Castel Baronia accoglieva parzialmente l’opposizione proposta dalla s.r.l. Annunziata Francesco avverso l’ordinanza – ingiunzione del Prefetto di Avellino, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 4.341,66.

Il Giudice di pace, dopo aver rigettato il primo motivo di opposizione concernente l’asserito difetto di motivazione dell’ordinanza – ingiunzione, riteneva integrata la violazione di cui all’art. 74 C.d.S., comma 6, – che sanziona chiunque contraffa’, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore ovvero il numero di identificazione del telaio, dal momento che il veicolo di proprieta’ della opponente era stato riscontrato privo di detta targhetta. Il Giudice riteneva peraltro che, integrando la condotta accertata una ipotesi meno grave di quelle descritte dalla norma richiamata, la sanzione dovesse essere determinata nella misura minima stabilita dalla medesima disposizione (Euro 2.163,25).

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la s.r.l.

Annunziata Francesco sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’amministrazione intimata.

Essendosi ritenute sussistenti e condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, la causa veniva fissata per l’adunanza camerale del 28 gennaio 2010.

Con ordinanza n. 7880 del 2010, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde consentire l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, non trasmesso nonostante la tempestiva istanza ex art. 369 cod. proc. civ. formulata dalla ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione dell’art. 309 cod. proc. civ., rilevando che il Giudice di pace, dopo aver sciolto una riserva assunta all’udienza del 17 gennaio 2005, aveva rinviato la causa all’udienza del 3 ottobre 2005, nella quale nessuno era comparso. Orbene, in detta udienza, il Giudice, anziche’ rinviare la causa ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di opposizione della L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23 aveva proceduto alla decisione come da dispositivo letto in udienza, incorrendo quindi nella violazione denunciata.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 74 C.d.S., comma 6, non risultando dalla sentenza impugnata alla mancanza di quale targhetta si riferisse la contestazione ed avendo comunque lo stesso giudice riconosciuto la non riconducibilita’ della riscontrata mancanza alle ipotesi descritte dalla citata disposizione, la quale presuppone un comportamento volontario di asportazione o contraffazione delle targhette concernenti i dati identificativi del veicolo commerciale. Gli agenti accertatori, del resto, non avevano avuto alcuna difficolta’ ad individuare il veicolo, sicche’ la targhetta mancante certamente non poteva essere ritenuta rilevante ai fini della identificazione del veicolo.

Premesso che il ricorso ha ad oggetto una sentenza depositata prima del 2 marzo 2006, e che alla impugnazione proposta non e’ quindi applicabile il disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ. ancorche’ la ricorrente abbia formulato i quesiti di diritto dei quali l’Avvocatura dello Stato ha eccepito la inidoneita’, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso sia manifestamente fondato.

Dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge la correttezza della ricostruzione contenuta nel ricorso in-troduttivo del presente giudizio, e segnatamente la circostanza che all’udienza in cui il Giudice di pace ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo, le parti non erano comparse. Il Giudice di pace, quindi, avrebbe dovuto attenersi al principio, piu’ volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 introduce un giudizio che – per quanto non espressamente previsto da tali norme – e’ disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione della parti ad un’udienza successiva alla prima, il giudice non puo’ convalidare l’ordinanza – ingiunzione e, piu’ in generale, deve astenersi dal pronunciare nel merito, essendo tenuto ad applicare la norma dettata dall’art. 309 cod. proc. civ. (Cass., n. 5290 del 2005; Cass., n. 5123 del 1996).

Nella specie, il Giudice di pace, avendo deciso la controversia e non avendo invece rinviato la causa ai sensi dell’art. 309, e’ incorso nella denunciata violazione, la quale comporta la nullita’ della sentenza, che deve qui essere dichiarata.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Castel Baronia, il quale provvedera’ a nuovo esame della opposizione, nonche’ alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altro Giudice di pace di Castel Baronia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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