Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30001 del 29/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G. (cod.fisc. *****), nella qualità di erede di C.M. (deceduto), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI ANDREA, rappresentata e difesa dagli avvocati OLIVIERO DANIELE e LOVELLI COSIMO giusta procura in calce al ricorso introduttivo della CORTE D’APPELLO DI MILANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FEDERICA MANZI, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, rinvio atti alle SS.UU.: in ulteriore subordine l’accoglimento del ricorso.

PREMESSO IN FATTO

che con decreto depositato in Cancelleria il 3/6/2009, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato estinto per prescrizione il diritto all’equa riparazione azionato da C.G. quale erede, e respinta la domanda presentata in proprio, in relazione al giudizio pensionistico introdotto dal de cuius, C.M., con deposito del ricorso (verosimilmente) il 13 novembre 1969, e definito con sentenza della Corte dei Conti del 23 gennaio 2008, a seguito della riassunzione della C., atteso il decesso del C. M. il *****;

che la Corte del merito ha inteso applicabile il termine di prescrizione decennale, decorrente anche durante la pendenza del processo, dal momento in cui è stato superato il termine ragionevole di durata;

che la C. ha proposto ricorso sulla base di unico motivo, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 della CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 4.

RILEVATO IN DIRITTO che la questione della prescrizione del diritto all’equo indennizzo è stata rimessa alle sezioni Unite, a seguito dell’ordinanza di questa Sezione, in data 17/10/2011.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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