Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30002 del 29/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

D.T.F. (C.F. *****), in proprio e nella qualità di Presidente del Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing-Sing (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso l’avvocato D’ANDREA ANNUNZIATA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRILLI CORRADO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA FONIT CETRA S.P.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1252/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato D’ANDREA ANNUNCIATA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che D.T.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1252/09 emessa dalla Corte d’appello di Firenze e depositata il 28.9.09, con cui veniva respinto l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza n. 265/05 del Tribunale di Siena;

che il ricorso risulta regolarmente notificato nei soli confronti di D.T.M.;

che, invece, non risultano andate a buon fine le notifiche, effettuate tramite posta a seguito di consegna di copie del ricorso in data 2.11.10 all’Ufficiale giudiziario della Corte d’appello di Roma, nei confronti delle controparti: 1) Emi Music Italy Spa, + ALTRI OMESSI tutti elettivamente domiciliati in Firenze, Via Benedetto Varchi n. 14, presso e nello Studio dell’Avv. Droandi Alessandra Procuratore costituito con gli Avvocati Lavagnini Simona e Luigi Goglia del Foro di Milano;

che la mancata notifica è dovuta al trasferimento dello studio del difensore domiciliatario delle parti di cui sopra;

che il ricorrente ha presentato in data 30.11.10 istanza di rinnovazione della notifica e rimessione in termini;

che, pertanto, si deve disporre la rinnovazione delle notifiche con rinvio della causa a nuovo ruolo e con l’assegnazione del termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere all’incombenza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo il rinnovo delle notifiche alle parti indicate con i numeri da uno a diciannove della parte motiva entro il termine di giorni sessanta a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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