LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.E. e M.M., quali eredi di P.
G., elettivamente domiciliate in Roma, Piazza Cola di Rienzo 92, presso l’avv. Nardone Elisabetta, rappresentate e difese dall’avv. Zadra Claudio per procura in atti;
– ricorrenti –
contro
INTESA SANPAOLO s.p.a., derivante dalla fusione per incorporazione di Sanpaolo Imi s.p.a. nella Banca Intesa s.p.a. per atto a rogito notaio Ettore Morone di Torino in data 28 dicembre 2006, Repertorio n. 109.563-Raccolta n. 17.118, in persona del dott. G.F., nella sua qualità di Responsabile recupero crediti-Presidio di *****, in forza di procura in data 22 gennaio 2007 a rogito notaio Daniele Bazzoni di Torino, Rep. nn. 100667/11418, rilasciata dal legale rappresentante di Intesa Sanpaolo s.p.a., dott. C.
P., elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri 5, presso l’avv. Manzi Luigi, rappresentata e difesa dall’avv. Sica Marco, del Foro di Milano, per procura in atti;
– controricorrente –
e B.L.;
– intimata –
e sul ricorso proposto da B.L., elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre 26, presso l’avv. Tasca Gaetano, che la rappresenta e difende per procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
INTESA SANPAOLO s.p.a., derivante dalla fusione per incorporazione di Sanpaolo Imi s.p.a. nella Banca Intesa s.p.a. per atto a rogito notaio Ettore Morone di Torino in data 28 dicembre 2006, Repertorio n. 109.563-Raccolta n. 17.118, in persona del dott. G.F., nella sua qualità di Responsabile recupero crediti-Presidio di *****, in forza di procura in data 22 gennaio 2007 a rogito notaio Daniele Bazzoni di Torino, Rep. nn. 100667/11418, rilasciata dal legale rappresentante di Intesa Sanpaolo s.p.a., dott. C.
P., elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri 5, presso l’avv. Manzi Luigi, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Sica, del Foro di Milano, per procura in atti;
– controricorrente –
e P.E. e M.M.;
– intimate –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1817/08 in data 19 giugno 2008, nel procedimento iscritto al n. 4466/04 R.G.;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 dicembre 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;
udito l’avv. Salvatore Di Mattia per delega;
il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
considerato che le ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi e che tali rinunce sono state ritualmente accettate da tutte le controparti;
che pertanto che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e che, in considerazione dell’avvenuta adesione delle controparti alle rinunce, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione; visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011