Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.3001 del 07/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CENTRO SOCCORSO STRADALE di MICHELE DELFIORE & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Buffoni Barbara per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BOLOGNA, in persona del Prefetto pro tempore; COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 672/05, depositata in data 14 febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 14 febbraio 2006, il Giudice di pace di Bologna rigettava l’opposizione proposta dalla Centro Soccorso Stradale di Michele Delfiore & C. s.a.s. avverso il verbale di accertamento elevato a suo carico dalla Polizia municipale del Comune di Bologna per violazione del divieto di circolazione in vigore nella zona a traffico limitato, accertato il *****.

Il Giudice di pace rilevava che il 24 dicembre 2004 era stato notificato alla opponente il provvedimento emesso dal Prefetto di Bologna in data 12 novembre 2004, con il quale era stata dichiarata la irricevibilita’ del ricorso amministrativo proposto da detta societa’ avverso l’indicato verbale di accertamento perche’ pervenuto al Prefetto il 16 giugno 2004 e quindi oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 203 C.d.S..

Nel merito, il Giudice di pace riteneva che le argomentazioni svolte dalla opponente non vanificassero la legittimita’ dell’impugnato verbale, evidenziando che il ricorso era stato presentato oltre i termini previsti. Respingeva pertanto il ricorso e convalidava il verbale opposto.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Centro Soccorso Stradale di Michele Delfiore & C. s.a.s. sulla base di due motivi;

l’intimato Comune non ha svolto attivita’ difensiva.

Essendosi ritenute sussistenti e condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, la causa veniva fissata per l’adunanza camerale del 28 gennaio 2010.

Con ordinanza n. 10420 del 2010, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde consentire l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, non trasmesso nonostante la tempestiva istanza ex art. 369 cod. proc. civ. formulata dalla ricorrente.

La trattazione del ricorso e’ stata quindi fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 5 novembre 2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione dei principi in materia di termini legali per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti del processo.

Rilevato che il verbale le era stato notificato il 2 gennaio 2004, la ricorrente osserva che il ricorso al Prefetto era stato spedito, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il 2 marzo 2004 e quindi entro il termine di sessanta giorni prescritto dall’art. 203 C.d.S..

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce il vizio di inesistenza, apparenza e perplessita’ della motivazione, osservando che non e’ desumibile dal testo della sentenza impugnata quale sia stata la ratio decidendi, essendosi il Giudice di pace limitato ad affermare che le doglianze della ricorrente non inficiano la legittimita’ della contestazione impugnata e l’operato ineccepibile della Polizia Municipale, senza enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i quattro motivi di opposizione proposti.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e’ manifestamente infondato.

La ricorrente, in sostanza, si duole del fatto che il Prefetto abbia errato nel rigettare il ricorso amministrativo perche’ tardivo. In effetti una simile censura potrebbe anche essere fondata; tuttavia essa non tiene conto del fatto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non rappresenta un giudizio sulla legittimita’ o meno del provvedimento prefettizio che ha rigettato il ricorso amministrativo e ha ingiunto il pagamento della sanzione ovvero si e’ limitato, come nella specie, a dichiarare la irricevibilita’ del ricorso.

Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, con la sentenza n. 1786 del 2010, hanno affermato che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potra’ (e dovra’) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.

Nel caso di specie, peraltro, nel mentre nel ricorso al prefetto erano sviluppati i motivi che, secondo l’opponente, avrebbero reso illegittima la contestazione, nel ricorso in opposizione proposto al giudice di pace la societa’ opponente si e’ limitata esclusivamente a dedurre le ragioni di erroneita’ del provvedimento prefettizio quanto alla ritenuta tardivita’ del ricorso amministrativo, e non ha riportato le ragioni di opposizione sostanziale all’accertamento della violazione.

In tale contesto, dunque, il giudice di pace null’altro avrebbe potuto fare che rigettare il ricorso, in quanto rivolto avverso un atto (archiviazione del ricorso amministrativo) che non e’ impugnabile in quanto tale, ma unicamente nella prospettiva di ottenere dal giudice dell’opposizione a sanzione amministrativa un accertamento sulla pretesa sanzionatoria dell’amministrazione.

In una fattispecie per alcuni aspetti analoga alla presente, questa Corte ha infatti affermato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, qualora contro il verbale di contestazione dell’infrazione l’interessato abbia proposto sia ricorso al prefetto, ai sensi dell’art. 203 C.d.S., sia direttamente ricorso in opposizione dinanzi al giudice ordinario, L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 (come gli e’ consentito, non costituendo il ricorso al prefetto presupposto processuale per poter adire l’autorita’ giudiziaria ordinaria), ed il prefetto abbia dichiarato l’improcedibilita’ del ricorso a lui diretto in ragione del contestuale esperimento del rimedio giurisdizionale – che si pone in termini di alternativita’ con il ricorso amministrativo -, e’ inammissibile l’opposizione, ai sensi del citato L. n. 689 del 1981, art. 22 avverso il detto decreto prefettizio di improcedibilita’, che non rientra tra gli atti nei confronti dei quali tale opposizione e’ esperibile, non essendo suscettibile di acquisire efficacia di titolo esecutivo (Cass., n. 5466 del 2004).

Nel caso di specie, deve rilevarsi che, se e’ vero che il provvedimento dichiarativo dell’intempestivita’ del ricorso amministrativo non poteva non essere impugnato, in quanto la sua impugnazione era condizione di ammissibilita’ del ricorso giurisdizionale altrimenti tardivo (ed, infatti, come risulta dalla sentenza, l’opponente ha impugnato il verbale), e’ altresi’ vero che, riconosciuto l’errore nel quale era incorsa l’autorita’ amministrativa, il Giudice di pace avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia esaminando i motivi per i quali il ricorrente riteneva insussistente la violazione e illegittima la sanzione ma, non essendo tali motivi stati svolti nell’atto d’opposizione, non poteva che respingere il ricorso; cio’ che in effetti ha fatto evidenziando che il ricorrente “nulla eccepiva in merito alla violazione accertata”.

Pertanto, integrata la motivazione nei sensi ora indicati, il ricorso deve essere rigettato, perche’ manifestamente infondato.

Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le amministrazioni intimate svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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