LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.P. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso l’avvocato LIUZZI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TURRI GINO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
T.G. (C.F. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRI SANDRA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 940/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2011 dal Consigliere Dott, MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato LIUZZI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In un procedimento di separazione personale tra F.P. e T.G., la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza in data 19-3/2-8-2007, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 12/25-7-2006, pronunciava la separazione tra le parti, con addebito alla moglie, conseguentemente escludendo assegno di mantenimento per essa.
Ricorre per cassazione la F., sulla base di un unico motivo, resiste con controricorso il T.. La F. deposita memoria per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si ravvisano profili di inammissibilità del ricorso.
Con un unico motivo, la ricorrente lamenta “travisamento, erroneità e contraddittorietà”, affermando l’insussistenza del nesso causale tra il proprio comportamento e l’intollerabilità della convivenza, presupposto della separazione. Il motivo è infondato.
Con motivazione congrua e non illogica, il Giudice a quo ricostruisce le ripetute violazioni dell’obbligo di fedeltà da parte della F., con varie relazioni extraconiugali.
Quanto al nesso di causalità rispetto alla crisi coniugale e all’intollerabilità della convivenza, la sentenza impugnata vi si sofferma ampiamente, precisando che il T., come emerge dall’istruttoria testimoniale, ebbe molto a soffrire nell’apprendere delle relazioni extramatrimoniali della moglie; non intervenne subito a chiedere la separazione, ma tentò, per un certo tempo, di tutelare l’unione, sperando in un mutamento del comportamento della F., e soltanto quando capì che l’atteggiamento della moglie era irreversibile, iniziò la conoscenza di un’altra donna, che si trasformò in convivenza soltanto dopo la separazione.
Conclusivamente, va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011