Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.30202 del 30/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.A. (C.F. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 38, presso l’avvocato RANIERI LUCREZIA, rappresentata e difesa dagli avvocati CORUZZI FRANCESCO, MOCCI MAURO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 168, l’avvocato ANGELONI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERNI LUCA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 03/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato D’ARMANDO FRANCO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, la Corte d’Appello di Bologna, con provvedimento del 3 novembre 2008, accoglieva il reclamo proposto da C.R. nei confronti di O.A., avverso il provvedimento del Tribunale di Parma del 21 giugno 2008, in punto assegno di mantenimento.

Ricorre per cassazione la O..

Resiste con controricorso il C., che pure deposita memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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