Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3022 del 07/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G. e S.N.S., rappresentati e difesi dall’avv. SENSI Flaminio ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Roma, Via A. Caroncini n. 27;

– ricorrenti –

contro

D.M.M., rappresentata e difesa dall’avv. GUIDI Domenico ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, Via Val Gardena n. 35;

– resistente –

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nel proc. civ. n. 35404/08 R.G. depositata il 5 marzo 2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13 luglio 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

PREMESSO IN FATTO

I coniugi C.G. e S.N.S. convennero davanti al Tribunale di Roma la sig.ra D.M.M..

Esposero di aver acquistato dalla convenuta, con atto notarile del 27 febbraio 1990, un appartamento in città, rimasto nel possesso della venditrice a titolo di comodato a tempo indeterminato e gratuito, salvo l’obbligo del pagamento delle spese condominali e delle utenze, rimasto però inadempiuto. Chiesero pertanto la condanna della convenuta al rilascio dell’immobile e al rimborso delle spese anzidette, cui avevano dovuto far fronte direttamente.

La sig.ra D.M., dichiarata contumace, si costituì tardivamente, resistendo alla domanda avversaria e chiedendo riunirsi il processo ad altro pendente davanti al medesimo Tribunale su sua domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita intercorso fra lei e gli attori, domanda che ripropose anche in via riconvenzionale.

Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 5 marzo 2009, ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pendente sulla domanda di simulazione.

Avverso tale ordinanza i sigg. C. e S.N. hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 42 c.p.c., al quale l’intimata ha resistito con memoria.

Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – I ricorrenti sostengono che, essendo la loro domanda basata sulla cessazione di un rapporto di comodato, non vi è ragione di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello sulla validità del loro titolo di proprietà, non sussistendo tra le due cause un nesso di pregiudizialità giuridica.

2. – La resistente ricostruisce, invece, la domanda avversaria come domanda di adempimento del contratto di compravendita (adempimento, cioè, dell’obbligazione del venditore di rilascio dell’immobile venduto), e su tale base sostiene la pregiudizialità della domanda relativa alla validità del contratto del cui adempimento si tratta.

3. – La ricostruzione della resistente è errata ed è corretta, invece, quella dei ricorrenti.

Secondo la prospettazione dell’atto introduttivo del giudizio, infatti, il rilascio dell’immobile in esecuzione del contratto di compravendita era stato, in sostanza, soppiantato dal comodato, in quanto la venditrice era rimasta nel possesso del bene a detto titolo: è dunque dalla cessazione del comodato, non dalla compravendita, che essi, logicamente, fanno derivare l’obbligo del rilascio.

Ma, se le cose stanno in questi termini, è da escludere qualsiasi pregiudizialità della causa di accertamento della validità del titolo di acquisto della proprietà degli attori, dato che il titolo dagli stessi invocato non è quel contratto, bensì quello di comodato (che, com’è noto, non presuppone necessariamente la proprietà del bene in capo al comodante) e la sua cessazione (cfr., fra le altre, Cass. 4314/2008, in tema di rilascio per cessazione di comodato, e Cass. 7355/1997, in tema di sfratto per finita locazione).

Inoltre, pendendo entrambe le cause davanti al medesimo tribunale, prima di disporre la sospensione andava verificata la possibilità di disporre, invece, la riunione delle due cause ai sensi dell’art. 274 c.p.c. (cfr. Cass. 13194/2008, 21727/2006, 1653/2005).

4. Il ricorso va quindi accolto, l’ordinanza impugnata va cassata e il processo va proseguito davanti al giudice a quo, che provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la riassunzione del processo, nei termini di legge, davanti al Tribunale di Roma, il quale provvederà anche sulle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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