Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3025 del 07/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14062-2005 proposto da:

C.D., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell’avvocato MANFREDI ANNA MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MANFREDI MANFREDO;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE CROTONE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

sul ricorso 18559-2005 proposto da:

BANCA POPOLARE CROTONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di Amm.ne Dott. L.

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato BENINCASA MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIOTTI SANTO;

– ricorrente –

e contro

C.D.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di COSENZA emesso il 2/5/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Enzo PARINI, con delega depositata in udienza dell’Avvocato Manfredo MANFREDI, difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi;

udito l’Avvocato Massimo CERNIGLIA, con delega depositata in udienza dell’Avvocato Maurizio BENINCASA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i ricorsi.

La Corte letti gli atti:

OSSERVA L’avv. C.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 93/05 depos. in data 5.5.05, con la quale il Tribunale di Cosenza ha liquidato, ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 28 e ss. il compenso a lui spettante per l’attività legale svolta in favore della Banca Popolare di Crotone spa. Il ricorso si articola in un solo mezzo, con cui l’esponente deduce vizi di violazione di legge e di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione al fatto che il tribunale aveva erroneamente ritenuto la causa di valore indeterminabile (anzichè di valore pari a L. 150 miliardi) applicando di conseguenza le corrispondenti tariffe professionali.

La banca intimata resiste con controricorso, e propone a sua volta ricorso incidentale autonomo e condizionato, basato su di 3 motivi, con cui lamenta, in modo particolare, la mancata pronuncia del tribunale sulla propria domanda riconvenzionale proposta in sede di procedimento camerale, diretta alla restituzione della differenza tra l’onorario corrisposto al legale e quello indicato come dovuto nella propria comparsa di costituzione e risposta, con riferimento alle somme già a lui corrisposte ma non a lui spettanti.

Ciò premesso rileva il Collegio che la Banca, nel corso della procedura camerale, aveva chiesto al tribunale disporsi la prosecuzione del procedimento secondo il rito ordinario di cognizione a causa delle contestazioni da essa sollevate che investivano il rapporto di clientela, l’effettiva esecuzione di parte delle prestazioni, la condotta colposa del professionista, la deroga ai minimi tariffati e la dispiegata domanda riconvenzionale;

Al riguardo si osserva altresì che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può farsi ricorso alla specifica procedura di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 29 per la liquidazione degli onorari degli avvocati tutte le volte in cui vi sia contestazione sul rapporto di clientela (cioè sul presupposto contrattuale del diritto al compenso), sulla natura giudiziale dei compensi pretesi, sull’avvenuta transazione della lite, ovvero nei casi in cui il cliente, convenuto per la liquidazione delle spettanze, opponga una domanda riconvenzionale che, introducendo un nuovo petitum ed una pretesa che fa capo al cliente, non consente di utilizzare la procedura sommaria de qua, che deroga ai principio del doppio grado di giudizio per cui procedimento in tal caso dovrebbe continuare con il rito ordinario (Cass. n. 2229/1995; Cass. n. 3537/1999; Cass. n. 1235/2000). In tale ipotesi si verificherebbe un ampliamento del thema decidendum che esorbiterebbe dalla natura e dall’oggetto del procedimento speciale de quo (che è diretto alla mera quantificazione del compenso dovuto al legale) con il quale sarebbe anzi incompatibile.

Posto le superiori osservazioni, rileva il Collegio che sulla questione in parola si è formato un contrasto di giurisprudenza.

Infatti secondo alcune sentenze nell’ipotesi in esame, il giudicante non può dichiarare l’inammissibilità del ricorso, per la sola accertata inapplicabilità del procedimento speciale, ma, attesa la regolare instaurazione del contraddittorio, deve ordinare che il procedimento prosegua con il rito ordinario (Cass. n. 44619/1993; n. 2229/1995; Cass. n. 11346 del 30.08.2001; Cass. N. 3637 del 24.02.2004).

Secondo l’altro orientamento giurisprudenziale, invece, non solo la L. n. 794 del 1942 non prevede il mutamento del rito per la prosecuzione del procedimento speciale secondo il rito ordinario, ma l’indicata trasformazione del rito speciale nel rito ordinario con l’integrazione degli atti, nella fattispecie non è neppure astrattamente configurabile, stante la diversa natura ed il diverso oggetto dei due procedimenti. Pertanto in tale ipotesi dev’essere dichiarata dal giudice solo l’inammissibilità del ricorso senza che venga disposto il mutamento del rito, al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente. (Cass. n. 23344 del 09/09/2008).

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario la trasmissione del ricorso al Sig. Primo Presidente per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

la Corte dispone la trasmissione del ricorso al sig. Primo Presidente per la per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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