Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30258 del 30/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato ZAMPONE ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avvocati STICCO ELIO, RAUCCI ROSANNA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PIAGGIO & C. SPA ***** in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio degli avvocati GIOVANNETTI ALESSANDRA e CRAVETTO GUIDO, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

GESTICONSULT SRL in persona del suo Amministratore e legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FUCINO 6, presso lo studio dell’avv. BELLINO ELIO PANZA, rappresentata e difesa dall’avv. PICA ANGELO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PRINEFIN SAS di PELUSO RODOLFO & C., N.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2845/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 27.7.09, depositata il 02/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Elio Sticco che si riporta agli scritti;

udito per la controricorrente (Piaggio & C. SpA) l’Avvocato Alessandra Giovannetti che aderisce alla relazione;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

IN FATTO E DIRITTO Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione: 1 – La sentenza impugnata (App. Napoli, depositata il 2.10.2009), ha, per quanto qui rileva, confermando la sentenza di primo grado, di rigetto della pretesa del P., osservava che non poteva condividersi l’assunto di questi secondo cui, essendo egli cessionario del credito trasferitogli dal N., avrebbe avuto titolo ad agire, non nei confronti del debitore ceduto, ma dello stesso N. e delle parti che avevano stipulato precedenti atti di cessione. Invece, egli non aveva alcun titolo per far valere, in forza della cessione, supposti inadempimenti nei confronti di parti estranee, inadempimenti peraltro configurabili in base a pregressi rapporti di carattere negoziale rispetto ai quali il P. era stato e rimaneva estraneo. Nei confronti del N. la domanda meritava di essere respinta per mancata deduzione e prova della causa della cessione.

2 Ricorre per cassazione il P., deducendo: Violazione degli artt. 1260, 1262, 1263, 1264, 1266 c.c., in correlazione con gli artt. 1470 e 2697 c.c.: violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in correlazione con gli artt. 99, 112, 113, 115, 132 c.p.c. Resistono la Piaggio e la Gesticonsult con rispettivi controricorsi, deducendo l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza del ricorso; le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

3. – Il ricorso è manifestamente infondato: le censure sono genericamente formulate senza indicare con quali statuizioni la Corte territoriale avrebbe perpetrato le violazioni di legge (non puntualmente individuate rispetto a specifiche statuizioni della sentenza di appello), nè le ragioni per le quali la sentenza di appello presenterebbe i lamentati vizi motivazionali. Le censure si rivelano, quindi, manifestamente prive di pregio. Infatti, quando – come nella specie – è denunziata violazione e falsa applicazione della legge e non risultano adeguatamente indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Non è infatti sufficiente un’affermazione apodittica (nella specie, il semplice e generico richiamo alle cessioni a catena ed all’asserita responsabilità del primo cedente, senza alcun effettivo aggancio al contenuto dell’impugnata sentenza) e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata. Ove venga viceversa dedotto vizio di motivazione – come almeno enunciato nel motivo in esame – per vizio della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali (nella specie, contenuto della documentazione relativa alle cessioni) è imprescindibile, al fine di consentire alla Corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla relativa decisività, che il ricorrente precisi – pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso (non solo con la generica indicazione di risultanza che sarebbero contrarie a quelle puntualmente rilevate nell’impugnata sentenza) – il contenuto puntuale di detti documenti e le risultanze che asserisce decisive o insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito (Cass. 31 maggio 2006 n. 12984, Cass. 18 aprile 2007 n. 9245; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952 v. anche Cass. 25 agosto 2006 n. 18506).

4. Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

La parte ricorrente ha presentato memoria.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria non apportano elementi che inficiano i motivi che sono alla base della relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato;

ricorrono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda negoziale, per dichiarare interamente compensate tra le parti costituite, le spese del presente giudizio; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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