Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30286 del 30/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.N.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TREVIA ROBERTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO ***** – *****, in persona dell’Amministratore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BELMONDO GUIDO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 661/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 3/06/09, depositata l’08/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Spaziani Testa Ezio difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

udito il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La sentenza impugnata riferisce che il tribunale di Imperia, con sentenza n. 330 del 2004, respingeva la domanda proposta da D.N. L. avverso il condominio *****, per ottenere il risarcimento di danni da infiltrazioni meteoriche, addebitate a carenze del canale di raccolta delle acque piovane. Il tribunale condannava l’attrice alla refusione di metà delle spese di lite e compensava la restante parte.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata l’8 giugno 2009, ha rigettato il gravame interposto dalla D.N. e ha condannato l’appellante alle spese del grado.

D.N. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 ottobre 2009, resistito con controricorso dal Condominio. Le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

La rubrica del ricorso si articola in sei motivi, che si concentrano però (cfr pag. 13 in fine) in unica doglianza, relativa alla omessa decisione, da parte della Corte territoriale, del secondo motivo di appello.

Con esso la ricorrente aveva censurato la decisione relativa alle spese di lite, osservando che i giudici di primo grado non avevano considerato che il parziale risarcimento del danno subito dalla D. N. era avvenuto in corso di causa, mediante versamento da parte del precedente amministratore del Condominio.

La censura è formulata con quesito di diritto, articolato in tre proposizioni, che, al di là della tecnica espositiva, riesce a sintetizzare adeguatamente il motivo di diritto, proposto invocando la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il ricorso è fondato, poichè dalla sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale non ha esaminato il secondo motivo di appello, pur riportato nell’epigrafe della sentenza stessa. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che, oltre a esaminare il motivo di appello suddetto, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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