LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7088/2006 proposto da:
C.S., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. TOMASELLI Angelo per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO A., N. Valente. G. Biondi e C. Pulli per procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione;
– resistente –
nonchè
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 538/2005 della Corte d’appello di Catania, depositata in data 28/6/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del giorno 23.11.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Catania C.S. conveniva in giudizio l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), il Ministero dell’Economia e Finanze ed il Ministero dell’Interno perchè fosse accertato il suo diritto all’indennità di accompagnamento.
Rigettata la domanda, proponeva appello il C. contestando l’esito della consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado e insistendo per la concessione della richiesta prestazione assistenziale.
Nessuno essendo comparso all’udienza di discussione, la Corte d’appello di Catania con ordinanza 15.2.05 dichiarava improcedibile l’appello. Depositato dal C. ricorso con richiesta di prosecuzione del giudizio, la Corte d’appello con sentenza 7-28.6.05 dichiarava l’inammissibilità della riassunzione e, conseguentemente, dell’impugnazione, atteso che nel rito del lavoro il provvedimento con il quale il Collegio dichiara improcedibile l’appello ha contenuto decisorio ed è pertanto impugnabile solo con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c..
Avverso questa sentenza e contro il provvedimento 15.2.05 proponeva ricorso il C..
Non svolgevano attività difensiva nè l’INPS, il quale pure depositava procura, nè il Ministero dell’Economia e Finanze, nè quello dell’Interno.
Fissata l’udienza pubblica per la discussione, il Collegio con ordinanza del 23.9.09 rilevava la non corretta evocazione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e Finanze, essendo stato il ricorso notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato. Ritenuta solo relativa la nullità della notifica, la Corte assegnava al ricorrente termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza per la notifica del ricorso a dette Amministrazioni presso l’Avvocatura generale dello Stato, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Adempiuto l’incombente da parte del ricorrente, detti Ministeri non hanno ulteriormente svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Non avendo eletto domicilio in Roma, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., in data 28.9.09 parte ricorrente ha ricevuto la comunicazione dell’ordinanza 23.9.09 presso la Cancelleria della Corte di cassazione. La rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 291 c.p.c., risulta, invece, effettuata nei confronti di entrambe le Amministrazioni in data 29.10.2009, ovvero il trentunesimo giorno dalla data del 29 settembre, data di decorrenza del termine di trenta giorni concesso dal Collegio.
L’intempestività della notifica, in ragione della perentorietà del termine assegnato, comporta l’inammissibilità del ricorso.
Nulla deve statuirsi per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011