LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23807/2007 proposto da:
R.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CIMINO Giuseppe, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
TERRAVERDE S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GROSSI Dante, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati POLLINI FRANCESCO, CASALINI DARIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 622/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/06/2007 r.g.n. 703/06;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l’Avvocato GROSSI DANTE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta da R.F. nei confronti della società Terraverde con la quale, sul presupposto di essere stato assunto in data 1 giugno 1996 dalla società E.T. e che, posta tale società il 3 marzo 1997 in liquidazione, il rapporto era proseguito con la detta Terraverde la quale aveva assunto a proprio carico gli obblighi della società E.T. e lo aveva licenziato oralmente nel febbraio 2001 confermando ,poi, tale risoluzione con lettera del 6 marzo 2001, chiedeva condannarsi la nominata società Terraverde al pagamento della somma di Euro 19.701,11, oltre accessori.
L’adita Corte, innanzitutto,riteneva che non era stata fornita la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il R. e la società E.T. e che comunque il relativo credito per differenze retributive si era prescritto.
Accertava, poi, la Corte territoriale che non vi era alcuna prova del dedotto accollo da parte della società Terraverde degli obblighi assunti dalla società E.T. nei confronti del ricorrente. Nè, secondo la Corte del merito, risultava dimostrata la pretesa prosecuzione del rapporto di lavoro con la società Terraverde non potendo, a tal fine, qualificarsi come confessione stragiudiziale la lettera del 29 novembre 1999 a firma del legale rappresentante della società Terraverde ed indirizzata al Banco Ambrosiano Veneto non avendo ad oggetto fatti obiettivi, ma valutazioni ed essendo resa ad un terzo e non al R.. Nè, precisava,la Corte territoriale, siffatta prosecuzione emergeva dalla prova orale.
Avverso tale sentenza il R. ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura articolata su quattro profili.
Resiste con controricorso la società Terraverde.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso il R. deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, pone, ex art. 366 bis c.p.c., i seguenti quesiti:
sub art. 360 c.p.c., n. 3:
a. “se la dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro al lavoratore, che l’aveva richiesta per essere inoltrata ad Istituto di credito, ai fini di un finanziamento, che attesti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dell’importo della retribuzione e della decorrenza del rapporto, costituisca confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., primo alinea, e se la stessa faccia piena prova di quanto ivi affermato senza possibilità di prova contraria testimoniale sull’an, sui quantum e sulla decorrenza”;
b. “se la prescrizione del credito di lavoro, ex art. 2948 c.c., qualora si accerti che il datore di lavoro abbia assunto ( per scelta o ex lege) gli obblighi del precedente datore di lavoro, decorra dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro e non dalla cessazione di quello precedente”.
Sub art. 360 c.p.c., n. 5:
c. “se una decisione del giudice di merito possa fondarsi su considerazioni tratte su alcune circostanze, senza che il giudice medesimo abbia valutato o preso in considerazione altre circostanze emerse o da esaminare d’ufficio quali:
d) sulla richiesta dell’azienda d’iscrizione presso la gestione speciale costituita presso l’INPS dei lavoratore classificato collaboratore coordinato e continuativo L. n. 335 del 1995, ex art. 26, abbia fatto seguito l’effettivo versamento dei contributi, quanto meno per un significativo periodo;
e) sul fatto che si sia trascurato che l’importo corrisposto dall’azienda ai lavoratore risulti annualmente pari alla somma mensile costante (di vecchie L. 3.500.000; dividendo l’importo certificato fiscalmente per 12 mesi all’anno sin dall’originario rapporto;
e) sulla verifica dell’elemento sintomatico dell’inserimento del lavoratore nei ciclo produttivo dell’impresa, in relazione alla sua attività, in presenza di altri elementi che possono suffragare l’ipotesi del rapporto di lavoro subordinato.
2. Il ricorso è infondato.
Seguendo l’ordine dell’articolazione dei vari quesiti, con riferimento al primo (relativo alla natura di confessione stragiudiziale della lettera) rileva il Collegio che il quesito, per come è articolato, risulta generico in quanto non tiene conto della ratio decidendi posta base della decisione impugnata secondo la quale la natura confessoria dell’atto in questione è esclusa dal rilevo che la dichiarazione è resa ad un terzo – ossia all’Istituto di credito – e non a R. ed ha ad oggetto valutazioni e non fatti, oggettivi.
E’ pur vero che nella parte argomentativa della censura il ricorrente sostiene che la dichiarazione è stata rilasciata ad esso R. e non contiene valutazioni di fatti, ma è altrettanto vero che questa Corte ha più volte affermato che non si può desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (V. per tutte Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420).
2.1 Peraltro, e conviene sottolinearlo, costituisce accertamento di fatto – e come tale non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione non dedotto sul punto – che la dichiarazione di cui trattasi ha quale destinatario non il R., bensì l’Istituto di credito, al quale è indirizzata, a nulla rilevando l’assunto – che comunque non è stato oggetto di accertamento – che tale lettera sia stata consegnata al lavoratore.
Nè è dedotta o allegata ovvero dimostrata la specifica intenzione del confitente a che la dichiarazione resa all’Istituto di credito fosse portata a conoscenza del R. per il tramite della Banca.
3 – Anche il secondo quesito di diritto – relativo alla prescrizione- è generico o meglio non tiene conto di quanto accertato dalla sentenza dei giudici di appello.
Nella sentenza impugnata, infatti,detti giudici danno atto che non risulta provato in alcun modo che “La Terraverde, a seguito della liquidazione giudiziale della E.T., si sia accollata gli obblighi di questa nei confronti del R.”.
3.1 Il quesito di diritto, invece, muove dal diverso presupposto che sia stato accertato che “il datore di lavoro abbia assunto (per scelta o ex lege) gli obblighi del precedente datore di lavoro.
Il quesito, pertanto, per come articolato è incoerente e come tale è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759) 4 – Le rimanenti censure, di cui ai residui quesiti che vengono formulati dal ricorrente con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sono infondate.
Infatti è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), mentre ai giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (V. per tutte Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e Cass. 27 luglio 2008 n. 2049).
5 – Alla luce di tali principi le censure di cui ai quesiti in esame non possono trovare ingresso in questa sede atteso che si risolvono nella mera prospettazione della mancata valutazione di alcune circostanze – o meglio considerazioni difensive – delle quali non è allegata, tra l’altro, neppure la decisività.
Le altre critiche mosse alla sentenza impugnata e sviluppate nella parte argomentativa de L ricorso, non sono esaminabili in quanto non trovano alcun riscontro nei quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c..
6 – In conclusione il ricorso va rigettato per essere la sentenza impugnata fondata su un iter motivazionale congruo, privo di salti logici ed improntato a corretti principi giuridici si da sottrarsi ad ogni censura in questa sede di legittimità.
7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 35,00 oltre Euro 3.000,00 per onorario ed oltre spese, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011