Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30472 del 30/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16825/2007 proposto da:

B.G.F. (c.f. *****), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PROFETA Alfredo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F. (C.F. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MEDAGLIE D’ORO 143 – INT. 3, presso l’avvocato BERGAMI Valentina, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORETTI SILVIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1033/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

– che il sig. B.G.F. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 29 maggio 2007, avverso la sentenza 16 novembre 2006 della Corte d’appello di Brescia che, in accoglimento del gravame della signora B.F., aveva determinato in Euro 1032,91 l’assegno periodico di divorzio, a suo carico;

– che la signora B.F. resisteva con controricorso;

– che con atto depositato prima dell’udienza, il ricorrente rinunziava al ricorso, con adesione e accettazione della parte esistente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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