Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30474 del 30/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5848/2009 proposto da:

M.L. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso l’avvocato VALORI GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZOMPI’ Francesco, giusta procura a margine del ricorso;

_- ricorrente –

contro

M.G. (c.f. *****), G.E., M.

S. (c.f. *****), R.F.P. (c.f.

*****), MU.GI. (c.f. *****), M.P. (c.f. *****), G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 39/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 17/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il ricorso introduttivo risulta regolarmente notificato a Mu.Gi., M.G., R.F.P., M.P. e G.L. ma non v’è prova della regolare notifica a G.E.;

ritenuto che deve ordinarsi la rinnovazione della notifica a G.E..

P.Q.M.

Ordina la rinnovazione della notifica del ricorso a G.E. nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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