LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di Rienzo 92, presso l’avv. NARDONE Elisabetta, che lo rappresenta e difende, insieme con l’avv. Antonella Miccoli, del Foro di Firenze, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
M.T., elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesca Bertini 12, int. 16, presso l’avv. Silvana Cioffi, rappresentata e difesa dall’avv. ALBERTINI Sandra, del Foro di Livorno, per procura in atti;
– controricorrente –
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
– intimato –
avverso il decreto della Corte di appello di Firenze in data 12 novembre 2009, nel procedimento iscritto al n. 100030/09.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 dicembre 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia o la cessazione della materia del contendere.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
considerato che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso comunicato a controparte;
che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e che, in considerazione della natura della controversia – avente ad oggetto l’affidamento di figlio minorenne e i provvedimenti economici conseguenti – ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011