Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.30493 del 30/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7426-2009 proposto da:

A.A. (cod.fisc. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15, presso l’avvocato CALVIERI VALTER, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.L. (cod.fisc. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, Via G. NICOTERA 29, presso l’avvocato GUZZO MICHELE, in sostituzione degli avvocati TOTA FERDINANDO e SABATINI MARIA PIA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 07/04/2008, n. 515989/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato VALTER CALVIERI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’avvocato MICHELE GUZZO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In un procedimento volto al mantenimento del figlio naturale delle parti G., tra i genitori A.A. e G.M. L., la Corte d’Appello di Roma, con decreto in data 17-1/7-4- 2008, in riforma del decreto del Tribunale di Roma del 5-3-2007, ha elevato l’importo dell’assegno mensile ad Euro 450,00.

Ricorre per cassazione l’ A., sulla base di un unico, articolato motivo. Resiste, con controricorso, la G..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che il ricorso appare autosufficiente, ed adeguati risultano i quesiti ex art. 366 bis c.p.c..

Va rigettata l’eccezione di mancanza di procura speciale: il mandato è apposto a margine del ricorso e, come tale, per sua natura, è “speciale”, senza che occorrano riferimenti specifici al giudizio in corso (per tutte, Cass. N. 10539/07).

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta assenza o comunque insufficienza e contraddittori età della motivazione del decreto impugnato, in punto quantificazione dell’assegno di mantenimento, per il figlio.

Il motivo è infondato.

Con motivazione congrua e non illogica, il Giudice a quo precisa che i genitori percepiscono redditi in sostanza analoghi. Va peraltro tenuto conto – aggiunge il provvedimento impugnato – delle esigenze del minore che non ha ancora tre anni, nonchè delle potenzialità economiche dell’ A. (ai sensi del combinato disposto degli artt. 148 e 261 c.c., i genitori devono adempiere l’obbligo di mantenimento, in proporzione alle rispettive sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo); l’odierno ricorrente possiede partecipazioni in varie società, ed ha indubbie qualità e conoscenze professionali in diversi settori, da mettere a frutto (ciò indipendentemente dalle difficoltà di tali società, o di alcune di esse, che potrebbero essere – così implicitamente il giudice a quo – anche soltanto momentanee).

La natura della causa e la posizione delle parti comportano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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