Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.3053 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 147/2009 proposto da:

R.A. *****, HACHETTE RUSCONI S.P.A. (già

RUSCONI EDITORE S.P.A.) *****, in persona dell’Amministratore Delegato dott. D.A.S., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato MARCONI Francesco, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIANCOLELLA GIAN PIERO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.F.C. *****, P.P.

*****, ITALIA OGGI EDITORI – ERINNE S.R.L.

*****, in persona del Presidente dott. F.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MERCADANTE 9, presso lo studio dell’avvocato MOLATOLI Carlo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOSCO ROBERTO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2397/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO Sezione Seconda Civile, emessa il 9/7/2008, depositata il 29/08/2008, R.G.N. 1333/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FRANCESCO MARCONI;

udito l’Avvocato CARLO MOLAIOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e il rigetto del secondo motivo di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A. in proprio e quale presidente della Rusconi Editore spa (poi Hascette Rusconi spa) citò in giudizio per il risarcimento del danno il S.F., il P., il Pa. e la Italia Oggi Editore – Erinne srl, con riferimento a due articoli pubblicati nel ***** sul quotidiano *****, ritenuti diffamatori rispetto alla persona del R. e della casa editrice.

Il Tribunale di Milano riconobbe il carattere diffamatorio dell’articolo del ***** (condannando al risarcimento il S.F., il Pa. e la Italia Oggi Editore), mentre lo escluse quanto all’articolo del ***** (respingendo, dunque, la domanda proposta contro il P.).

La Corte d’appello di Milano ha confermato la prima sentenza quanto all’articolo del *****, mentre l’ha riformata quanto all’articolo del *****, respingendo del tutto l’originaria domanda.

Propongono ricorso per cassazione la Hascette Rusconi spa ed R. A. attraverso due motivi. Rispondono con controricorso la Italia Oggi Editore – Erinne srl, il Pa. ed il S. F.. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi del ricorso censurano la violazione degli artt. 595 e 51 c.p., nonchè i vizi della motivazione, con riferimento ai due articoli in questione.

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha da tempo enucleato i principi cardine che reggono la materia del diritto di cronaca, tesa al bilanciamento tra il diritto di stampa ed il diritto della persona alla riservatezza ed al rispetto dell’onore e della reputazione propri. Diritti, questi, entrambi costituzionalmente garantiti. Giurisprudenza che fonda l’applicazione della scriminante del diritto di cronaca sulla verità della notizia, sulla pertinenza (quale interesse pubblico alla conoscenza del fatto) e sulla continenza (quale necessità che i fatti non contengano inutili offese ed esagerazioni). Caratteristiche, queste, che devono connotare anche il diritto di critica.

Quelli delineati sono gli ambiti entro e non oltre i quali può muoversi il giudizio di legittimità, diretto, appunto, alla verifica dell’avvenuto rispetto dei canoni enunciati, oltre, ovviamente, della congruità e della logicità dell’argomentazione posta dal giudice a base delle conclusioni alle quali è pervenuto.

Venendo al caso in esame, la sentenza impugnata ha dettagliatamente esaminato i due articoli in questione e le frasi ritenute dagli attori diffamatorie, si è posta come riferimento i principi sopra enunciati ed, esercitando i poteri di accertamento e valutazione propri del giudice del merito, ha dedotto che attraverso entrambi è stato esercitato il diritto di critica sorretto dall’interesse pubblico a conoscere le opinioni del direttore di un periodico e di un editore noti. Ha pure aggiunto che siffatta critica è stata svolta nell’ambito di un confronto dialettico contenuto nei limiti dell’argomento trattato, senza trascendere nella contumelia.

Si tratta di considerazioni in sè rispettose del dettato delle disposizioni delle quali è stata denunziata la violazione ed altresì espresse con motivazione congrua e logica. Ciò risultando, alla Corte di legittimità non è consentito una nuova delibazione di questo giudizio di merito.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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