Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.30557 del 30/12/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TEODORO IMPIANTI SRL IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. C.T., domiciliato ex lege, in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MANCINI GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

A.V. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato TAVERNITI BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato GILENO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 860/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 02/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Taverniti Bruno con delega depositata in udienza dell’Avv. Giuseppe Gileno difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 2 maggio 2001 il tribunale di Vasto respingeva l’opposizione proposta dalla Teodoro Impianti srl, acquirente di una fresatrice usata mod. Mexim FU 36, avverso il decreto ingiuntivo intimato nel 1997 su istanza del venditore A.V..

La sentenza veniva confermata il 2 novembre 2004 dalla Corte d’appello dell’Aquila.

La Corte negava che vi fosse stato occultamento e riconoscimento dei vizi, in quanto il documento proveniente da tal L., allo scopo esibito, costituiva soltanto un preventivo di spesa per la revisione della macchina. Inoltre la società opponente non aveva fornito prova alcuna dell’esistenza dei pretesi vizi della fresatrice, nè aveva dimostrato la tempestività della denuncia degli stessi.

La sentenza è stata notificata il 29 ottobre 2005.

Teodoro Impianti srl ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 21 dicembre 2005, A. ha resistito con controricorso, eccependo tra l’altro la tardività dell’impugnazione perchè proposta dopo la scadenza del c.d. termine lungo. Ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decadenza dall’impugnazione per il decorso del termine annuale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. si verifica indipendentemente dalla notificazione della sentenza e, pertanto, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto entro i sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ma oltre un anno dalla sua pubblicazione.

Questo principio di diritto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12250/01; 5220/99; 8857/95; 2799/82;

7215/83; 5344/79).

Il ricorso odierno è stato notificato il 21 dicembre 2005, quando era già spirato il -termine di un anno e 46 giorni dal deposito (2 novembre 2004) della sentenza impugnata, termine che veniva a scadenza tre giorni prima.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 1.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472