Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.30574 del 30/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M. *****, L.B.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell’avvocato ST. ZOPPI &

PESELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato RIMMAUDO GIOVANNI;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO *****, in persona dell’Amministratore M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 35, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO PIETRO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 912/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Viene impugnata la sentenza n. 912/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/10/2005. Resiste con controricorso l’intimato.

Fissata l’udienza per la trattazione del ricorso, è stata depositata il 7 ottobre 2011 rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte personalmente e dal suo difensore, con adesione del controricorrente e sottoscritta dal suo difensore.

Ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. può essere dichiarata l’estinzione del giudizio di Cassazione. Spese compensate.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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