Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3058 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

K.M.S. (alias M.S.K.), elettivamente domiciliato in ROMA, via Pasquale Leopardi Cattolica 3 presso l’avvocato Ferrara Silvio che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica con l’Avvocatura Generale dello Stato Roma via dei Portoghesi 12 che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia;

– intimata –

avverso la sentenza n. 85 della Corte d’Appello di Trieste del 12.2.2010.

Udito nella c.d.c. del 20.12.2010 il Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Trieste, esaminando il tempestivo reclamo proposto dal cittadino pakistano K.M.S. contro la sentenza 15.10.2009 con la quale il Tribunale di Trieste aveva respinto la sua opposizione in riassunzione 12.3.2009 al provvedimento in data 4.8.2008 con il quale la Commissione Territoriale di Gorizia aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, con sentenza del 12.2.2010 rigettò il reclamo sul rilievo che le pretese persecuzioni, alle quali il richiedente avrebbe rischiato di essere sottoposto, afferivano a condizioni generali che non si correlavano alla sua vicenda personale e che permanevano i consistenti dubbi di falsità sulla documentazione che il reclamante aveva prodotto. Per la cassazione di tale sentenza, notificatagli ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, commi 10 e art. 13, in data 18.2.2010, il predetto K.M.S. ha proposto ricorso con atto notificato all’Amministrazione dell’Interno il 20.3.2010, e successivamente depositato ed iscritto a ruolo, al quale si è opposta, eccependo la sua inammissibilità per diversi profili e la infondatezza, l’intimata Amministrazione con controricorso del 28.4.2010. Nel primo motivo del ricorso si è denunziata la violazione di legge commessa non applicando i principi posti da S.U. 23710/2008, dubitando della genuinità della documentazione e presumendo la inattendibilità della versione sol perchè non immediatamente rassegnata dallo straniero. Nel secondo motivo si è reiterata ed ampliata la censura di violazione commessa con la valutazione di falsità documentale formulata. Nel terzo motivo si è contestata come arbitraria la decisione di non ammettere la prova richiesta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’assorbente rilievo della sua tardività.

La normativa applicabile alla specie, e rettamente applicata in parte qua dalla Corte territoriale, trattandosi di opposizione in data 13.10.2008 a decisione 4.8.2008 della C.T. di Gorizia, è il D.Lgs. n. 25 del 2008 il cui art. 35, comma 14, non è stato innovato, nella parte che in questa sede rileva, dalle successive disposizioni modificatrici di cui al D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, comma 1, lett. m), ed L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 13, lett. c): il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di Appello deve, alla stregua di detta norma e come già affermato da questa Corte (Cass. n. 13111 del 2010), essere proposto a pena di decadenza entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza di appello e l’atto, depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione, sarà notificato alle parti a cura della cancelleria unitamente al decreto presidenziale di fissazione di udienza.

All’esito di tale introduzione della lite il procedimento innanzi alla Corte di legittimità si svolgerà in camera di consiglio e sarà definito con ordinanza (quanto alle norme afferenti detto procedimento, si richiama quanto affermato nell’ordinanza n. 17576 del 2010 di questa Corte).

Nel caso sottoposto, il ricorrente, equivocando sulla previsione della richiamata norma, pur se la sentenza d’appello che egli stesso ha ritualmente prodotto recava la relata di notificazione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, commi 10 e art. 13, che era stata validamente eseguita il 18.2.2010 (mediante consegna al cancelliere della CdA, non avendo il difensore eletto domicilio nel circondario del capoluogo di distretto), non ha depositato l’atto nei trenta giorni imposti ma ha proceduto alla notificazione entro detto termine e nel rispetto dell’ordinario termine di sessanta giorni (richiesta e notifica del 20.3.2010) e quindi ha provveduto alla iscrizione a ruolo, con il correlato deposito, entro i venti giorni successivi (il 7.4.2010).

In tal guisa, anche a ritenere equipollente al deposito di cui all’art. 35, comma 14 citato quello effettuato con la iscrizione a ruolo ed all’esito di una non richiesta notificazione ad istanza di parte, resta l’assorbente rilievo per il quale neanche siffatto equipollente ebbe luogo nel termine di trenta giorni statuito a pena di decadenza.

Nè – si badi – a giustificare l’errore commesso appare prospettabile alcuna situazione di equivoco nella dizione della disposizione di legge, entrata in vigore molto tempo prima dell’odierno ricorso, rettamente intesa dai giudici a quibus ed insuscettibile di indurre alcuna situazione di scusabilità.

Si dichiara pertanto l’inammissibilità del ricorso regolando le spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione dell’Interno per spese di giudizio la somma di Euro 1.000 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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