Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30600 del 30/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.S. *****, domiciliata in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SCATENA LAMBERTO;

– ricorrente –

contro

R.A., R.D. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 86, 2699 presso lo studio dell’avvocato MARUCCHI GIANLUCA ST CARDIA, rappresentati e difesi dall’avvocato CELLE GIOVANNI;

– controricorrenti –

e contro

RO.AN., RO.MA., FALL RO.BR. nella qualità di socio illimitatamente responsabile della ITEA SNC DI RAFFINO GIANLUCA & C. in persona del Curatore pro tempore;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 817/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 01/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato MARUCCHI Gianluca con delega depositata in udienza dell’Avvocato CELLE Antonio, difensore del resistente che ha chiesto termine per perfezionare la rinuncia depositata (nuova delega al difensore);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l’estinzione del ricorso, in subordine inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

RILEVATO IN FATTO

che l’avvocato della ricorrente R.S. Lamberto Scatena (abilitato alla rinuncia al ricorso come da procura a margine del ricorso) con atto del 24-11-2011 ha rinunciato al ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 1-9-2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’avvocato dei resistenti R.A. e R.D. Giovanni Celle (abilitato ad accettare la rinuncia come da procura speciale in atti) ha aderito a tale rinuncia, cosicchè occorre dichiarare l’estinzione del processo senza emettere alcuna pronuncia in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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