LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.P., R.E. e R.M., rappresentati e difesi per procura a margine del loro atto di costituzione quali eredi di R.F. dall’Avvocato Nativi Gloria, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, via XX Settembre n. 21/10;
– ricorrente –
contro
Condominio via *****, in persona dell’amministratore sig. M.C., rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dagli Avvocati CEINO Gianfranco e Ferdinando Ferri, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via ma scagni n. 7;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1174 del Tribunale di Genova, depositata il 4 marzo 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
visto il ricorso proposto dal R.F. per la cassazione della sentenza n. 1174 del 4 marzo 2005, con cui Tribunale di Genova aveva respinto il suo appello avverso al pronuncia di primo grado che aveva solo in parte accolto la sua domanda diretta ad ottenere dal Condominio di via ***** il pagamento dei lavori di ristrutturazione della centrale termica del condominio da lui eseguiti nel 1988;
letto il controricorso del Condominio intimato;
dato atto che R.P., R.E. e R. M. si sono costituita in giudizio quali eredi di R. F., deceduto il *****, ed hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da loro personalmente e dal proprio difensore, a cui è allegata l’adesione alla rinuncia firmata personalmente dall’amministratore del Condominio intimato e dal suo procuratore;
che, essendo stata la rinunzia accettata, non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese;
visto l’art. 391 cod. proc. civ..
P.T.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011