LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.D.V.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Nocera Salvatore, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;
– ricorrente –
contro
R.V., con domicilio eletto in Roma, via Buccari n. 3, presso l’Avv. Maria Teresa Acone, rappresentato e difeso dall’Avv. Esposito Ciro, come da procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
e contro
I.L., con domicilio eletto in Roma, via Buccari n. 3, presso l’Avv. Maria Teresa Acone, rappresentato e difeso dall’Avv. Ciro Esposito, come da procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
e contro
SOCIETA’ DI FATTO DI SALVATORE PALUMBO DE VIVO E MARCIANO GIOVANNI, fallita;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 610/09 depositata il giorno 11 luglio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.D.V.S. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della corte d’appello che ha rigettato il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno resa nella causa di opposizione al fallimento della s.d.f. Palumbo De Vivo Salvatore e Marciano Giovanni.
Resistono con controricorso gli intimati R.V. e I. L. mentre non ha proposto difese la curatela.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Il PG ha concluso per la rimessione della causa alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto la sentenza impugnata è stata notificata in data 15 ottobre 2009 mentre il ricorso è stato notificato solo in data 16 dicembre 2009 (o, a tutto concedere, anche se il timbro datario apposto sulla liquidazione delle spese è privo di sottoscrizione, il 14 dicembre) e quindi oltre il termine di trenta giorni, intendendo il Collegio dare continuità al principio secondo cui “Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell’art. 22 del predetto d.lgs., sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest’ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione; ne consegue che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione in data successiva al 31 dicembre 2007, trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14, il quale decorre, per le sentenze già notificate alla predetta data, dall’entrata in vigore della nuova normativa, sempre che prima della sua scadenza non venga a compiersi il termine precedentemente previsto di sessanta giorni, conformemente ad un principio generale desumibile dall’art. 252 disp. att. cod. civ. volto a tutelare l’esercizio dei diritti nella fase di transizione tra la vigenza di un termine maggiore e quella di applicabilità di un termine di minore durata” (Sez. 1, Sentenza n. 6705 del 19/03/2010; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 9720/2010), essendo per contro priva di rilievo, quanto al termine in discorso, la data della pronuncia della dichiarazione di fallimento e quindi il regime applicabile alla procedura che ne segue.
L’epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011