Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30699 del 30/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di GOSSOLENGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito n. 50, presso l’avv. Cossu Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. Del Prete Antonella, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SONNA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 44, presso l’avv. Merlino Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Vola Angelo, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 205/23/05, depositata il 13 aprile 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DEL CORE Sergio il quale ha concluso per l’estinzione del giudizio per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che il Comune di Gossolengo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello principale del Comune e quello incidentale della Sonna s.r.l., ha affermato l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di quest’ultima a titolo di ICI per gli anni 1998 e 1999, in relazione a terreni di proprietà della medesima;

che la società contribuente ha resistito con controricorso e proposto altresì ricorso incidentale.

Considerato che i ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che le parti hanno depositato atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, con adesione alla rinuncia di controparte, ritualmente sottoscritto dalle parti stesse e dai loro avvocati;

che, pertanto, ricorrendo i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio di cassazione;

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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