LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7480/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.B.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato PACIELLO RENATO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 12/01/09, depositata il 13/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
udito l’Avvocato Michele Clemente, (delega avvocato Renato Paciello), difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. D.B.A., per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando la insufficienza della motivazione.
Il contenzioso trae origine dalla impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 1998 al 2001, notificati a seguito dell’acquisto di un terreno e di una motobarca.
Tali acquisti, secondo l’ufficio, denotavano una capacità contributiva maggiore di quella risultante dalla dichiarazione dei redditi.
La CTR, riformando la decisione di primo grado, ha accolto le istanze del contribuente, annullando gli avvisi di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate denuncia la insufficienza della motivazione soltanto in relazione alla capacità contributiva espressa dall’acquisto della motobarca. Osserva la ricorrente, che la CTR ha erroneamente ritenuto che fosse sufficiente a dimostrare la tesi del prestito da parte di congiunti, la circostanza che gli stessi erano soliti utilizzare l’imbarcazione. Il contribuente resiste con controricorso.
Rileva il Collegio che la censura appare manifestamente fondata perchè, in linea di principio, la circostanza dell’utilizzo di una imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomatica di una interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente. Peraltro, la tesi difensiva prospettata dal contribuente è stata accreditata dalla CTR senza il supporto di una “idonea documentazione”, come invece richiede il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6.
Come noto, non è di ostacolo alla pronuncia di manifesta fondatezza la relazione che abbia concluso invece diversamente (Cass. SS.UU. 8999/2009).
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per vizio di motivazione, nella parte in cui la CTR ha ritenuto provato che i congiunti del contribuente abbiano finanziato, almeno in parte, l’acquisto della motobarca.
Il giudice del rinvio provvederà poi a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti indicati in motivazione e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011