Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3103 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. *****, societa’ di diritto *****, cessionaria dell’intero portafoglio della S.I.C. spa, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ADRIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7176/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 30/03/09, depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

FATTO E DIRITTO

La Atradivs Credit Insurance N. V. ha convenuto in giudizio dinanzi al tribunale ordinario di Roma l’Agenzia delle Entrate, chiedendone le condanna al pagamento di una somma di denaro, con relativi accessori, a titolo di ripetizione di indebito.

Il tribunale adito si e’ dichiarato territorialmente incompetente e la societa’ attrice ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte per regolamento di competenza. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso eccependo preliminarmente la inammissibilita’ del ricorso, per tardivita’ dello stesso, prospettando comunque la irritualita’ dei motivi, carenti delle specifiche indicazioni normative e della formulazione dei quesiti richiesti ex art. 366 bis c.p.c..

Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso, proposto il 16 luglio 2009, oltre il prescritto termine di 30 giorni dal deposito del provvedimento impugnato, “restando – nell’ipotesi de qua esonerata la cancelleria dall’obbligo della comunicazione”.

Il giudizio sulla tempestivita’ del ricorso, che implica valutazioni sulla necessita’ che il provvedimento impugnato dovesse essere notificato alle parti e sulla applicabilita’ nella specie della normativa che ha sospeso i termini processuali in relazione agli eventi sismici del 2009 (D.L. n. 39 del 2009, art. 5), resta assorbito dalla constatazione ictu oculi che il motivo di ricorso, con il quale viene denunciata la violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 61, 68 e 72 sulla base di un articolato e complesso percorso argomentativo, non si conclude con la formulazione di un apposito quesito di diritto. E” noto che tale adempimento e’ previsto a pena di inammissibilita’, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis, anche in caso di ricorso per regolamento di competenza (Cass. 17536/2008, 15584/2007, 15108/2007, 4071/2007).

Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro tremila/00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito ed eventuali accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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