Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3124 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26130-2009 proposto da:

L.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO PIERO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERE DI PADOVA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 1930/09 R.G. del TRIBUNALE di PADOVA del 5/08/09, depositata il 13/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con il ricorso in epigrafe L.F., professore universitario presso l’Università degli Studi di Padova, in regime di convenzione con l’Azienda ospedaliera di Padova, chiede la cassazione del provvedimento in data 5 agosto 2009 con cui il Tribunale di Padova, in sede di reclamo, ha confermato l’ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal L. per l’accertamento dell’illegittimità della sospensione cautelare disposta dall’Azienda a seguito dell’instaurazione, nei suoi confronti, di un procedimento penale, e per la conseguente reintegra nelle funzioni e mansioni in precedenza svolte presso la stessa.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., comma 2, art. 27 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., per avere il Tribunale di Padova considerato la sospensione disposta dall’Azienda una misura cautelare di carattere provvisorio, con ciò determinando, a parere del ricorrente, una lesione del suo diritto di difesa.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte (crf., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 11036 del 13/05/2009; Sez. 3, Sentenza n. 16630 del 19/06/2008; SU, Ordinanza n. 1245 del 23/01/2004) affinchè un provvedimento giurisdizionale avente forma diversa da quella della sentenza sia impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è necessario che presenti, nel suo contenuto e nella sua disciplina, i caratteri della decisorietà e della definitività, cioè sia in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

Nel caso di specie oggetto di impugnazione è l’ordinanza emessa dal tribunale in sede di decisione sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ. contro un provvedimento di rigetto del ricorso proposto a norma dell’art. 700 c.p.c..

Benchè, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80, l’art. 669 octies c.p.c. disponga ora, per ciò che interessa, che ai provvedimenti di urgenza emessi a norma dell’art. 700 c.p.c. non si applicano fra l’altro le disposizioni dell’art. 669 – novies c.p.c., comma 1 sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare per il mancato inizio tempestivo del procedimento di merito o per l’estinzione di quello eventualmente avviato, la non invocabilità in altro processo dell’autorità del provvedimento cautelare (art. 669 octies c.p.c., u.c.) e la sua revocabilità e modificabilità nel corso dell’eventuale giudizio di merito (art. 669 decies c.p.c.) lo privano dei caratteri di definitività e decisorietà sicchè non risultano soddisfatte le condizioni per la sua impugnabilità per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., come più volte affermato da questa Corte con riferimento alla disciplina anteriore alle modifiche sopraindicate (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2058 del 04/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 4879 del 07/03/2005; Sez. 1, Ordinanza n. 15579 del 07/07/2006; Sez. U, Ordinanza n. 4915 del 08/03/2006) con orientamento confermato anche in relazione alla disciplina ora vigente (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza pronunzie sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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