LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato LEONE GENNARO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato CORBO NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLINARO GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6265/2 008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 19.9.08, depositata il 10/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;
udito per il controricorrente l’Avvocato Edmondo Zappacosta (per delega avv. Nicola Corbo) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto APICE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Ricorrente: P.A.;
Intimato: COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO;
La Corte:
letta la relazione del Cons. Dr. Paolo Stile;
udite le richieste del P.M., Dott. Umberto Apice;
esaminati gli atti.
OSSERVA con il proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, P.A. censura la sentenza della Corte di Appello di Roma del 19.9.2008-10.8.2009, che, a seguito di rinvio della Corte di cassazione sent. n. 21379/2004-, in parziale riforma della sentenza n. 181/2000 del Tribunale di Latina, aveva ordinato al Comune di Monte San Biagio di reintegrarlo nelle precedenti funzioni di Comandante dei Vigili Urbani, rigettando però la domanda risarcitoria.
Il Comune di Monte San Biagio resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Va preliminarmente osservato che – contrariamente a quanto sostenuto oralmente dal ricorrente – il controricorso, consegnato per la notifica all’Ufficio postale in data 16 marzo 2010, risulta tempestivo rispetto alla notifica del ricorso avvenuta in data 4 febbraio 2010.
Con il primo motivo di ricorso il P., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 329, 384, 392 e 394 c.p.c. e motivazione carente, contraddittoria ed illogica, sostiene:
che la Corte d’Appello di Roma, con sentenza 1081/2002 aveva liquidato a suo favore, per danno alla professionalità conseguente alla dequalificazione subita, la somma di L. 50 milioni;
che tale capo non era stato impugnato dal Comune di Monte San Biagio;
che, con la richiamata sentenza 21379/2004. questa Corte aveva cassato la decisione di appello sul solo capo relativo alla comparazione fra le mansioni;
che, pertanto, in sede di rinvio la Corte d’Appello di Roma era vincolata sul punto relativo al danno per dequalificazione sul quale si era formato un giudicato implicito. Il motivo è palesemente infondato.
L’art. 336 c.p.c., stabilisce che la riforma o la cassazione pur parziale della sentenza si estende anche ai capi dipendenti: non vi è dubbio, dunque, che cassata la sentenza sul capo relativo alla dequalificazione, sia travolta anche la pronunzia;
riguardante l’accertamento della eventuale esistenza di un danno professionale o biologico che sia, trattandosi di pronunzia che suppone la stabilità del capo riguardante la dequalificazione.
E’ priva anche di fondatezza la tesi secondo cui l’effetto estensivo della cassazione non si sarebbe verificato nel caso di specie, non avendo il Comune di Monte San Biagio impugnato espressamente il capo relativo al danno, giacchè se questa tesi fosse fondata, l’art. 336 c.p.c. sarebbe svuotato di ogni significato.
D’altra parte la questione è risolta in radice dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il principio dettato dall’art. 336 c.p.c. per il quale la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata trova applicazione rispetto ai capi di sentenza non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro capo che sia stato impugnato” (Cass. civ. Sez. 1, 28-11-1992, n. 12785).
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 324,c.p.c, 2103, 1223, 2043 e 2056 c.c., omessa pronuncia e motivazione carente, contraddittoria ed illogica, addebita alla sentenza della Corte di Appello di Roma di avere errato nella interpretazione della domanda risarcitoria giacchè essa, a suo dire, era chiaramente riferita, sin dal primo momento, non al solo danno biologico, ma anche a quello per “perdita di professionalità”.
A sostegno di questa tesi il ricorrente, dopo aver ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudice del merito non è condizionato, ai fini della interpretazione della domanda, dalla sua formulazione letterale, essendo proprio compito del giudice individuare la volontà manifestata dalla parte, sostiene che nel caso di specie l’avvenuta introduzione della domanda risarcitoria per danno alla professionalità si ricavava dal fatto che nel precisare le conclusioni egli aveva chiesto di condannare il Comune al risarcimento del danno subito, “anche sotto il profilo del danno biologico”, volendo con ciò intendere che l’utilizzo della parola “anche” significasse che il danno richiesto era prima di tutto quella per la perdita di professionalità.
Senonchè, non può trascurarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonchè del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire “(così Cass. n. 9215/04; Cass. n. 24495/06; 21228/09).
Nella specie, in ordine alla domanda risarcitoria il Giudice a quo ha tenuto a puntualizzare che il ricorrente non aveva mai chiesto il risarcimento del danno alla professionalità, ma esclusivamente il risarcimento del danno biologico per effetto dello stato ansioso- depressivo che gli avrebbe causato la dequalificazione, non attribuendo per ciò stesso, in maniera implicita ma non per questo poco chiara, alcuna rilevanza all’utilizzo di quella congiunzione “anche” in quanto non significativa di alcuna domanda giudiziale e inidonea a far ritenere introdotta una domanda della quale non vengono indicati elementi contenutistici.
Nel caso di specie, del resto, il ricorrente non indica alcun vizio logico della sentenza impugnata, ma si limita a sostenere che il giudice di rinvio avrebbe errato nel ritenere non proposta la domanda in questione.
Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011