Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3145 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28155/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.R.G., titolare della ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOLZANO 28, presso lo studio dell’avvocato MASCI Marco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FULCHERI RAIMONDO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 48/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 6/07/07, depositata l’11/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di D.R.G. (che resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativi al 1999 emanati sulla base dei c.d. parametri, la C.T.R. Piemonte confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente rilevando che il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997, risultavano emanati in violazione della L. n. 400 del 1988, art. 17.

2. Deve innanzitutto essere disposta la riunione dei due ricorsi ex art. 335 c.p.c..

L’unico motivo del ricorso principale (col quale si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181-188 e L. n. 400 del 1988, art. 17, nonchè del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997) è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale la procedura speciale di approvazione dei parametri previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, in quanto derogatoria rispetto a quella statuita dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, non necessita del preventivo parere del Consiglio di Stato (v. tra le altre Cass. n. 27656 del 2008).

L’unico motivo del ricorso incidentale (col quale si deduce che sui parametri, in assenza di altri elementi, non è possibile fondare la prova presuntiva idonea a sorreggere un accertamento induttivo) è inammissibile innanzitutto perchè la censura non colpisce una corrispondente statuizione dei giudici d’appello, i quali, avendo ritenuto che il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997, risultavano emanati in violazione della L. n. 400 del 1988, art. 17, non hanno in alcun modo statuito sulla possibilità o meni di fondare sui soli parametri la prova presuntiva idonea a sorreggere un accertamento induttivo.

Il ricorso principale deve essere pertanto accolto e l’incidentale deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Piemonte.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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