Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3146 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28201/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato VECCHI MARIA CARLA, rappresentata e difeso dall’avvocato VERNAZZA Andrea, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2007 della Commissione Tributaria Regionale di GENOVA del 5.11.07, depositata il 09/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di S.M. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Liguria dichiarava inammissibile l’appello della predetta Agenzia, rilevando che la notifica del medesimo, avvenuta a mezzo del servizio postale, era intervenuta oltre i termini di legge, avendo riguardo al momento in cui era stato ricevuto il plico dal destinatario e in ogni caso che occorreva fare riferimento alla data di ricevimento anche perchè la spedizione non era avvenuta in plico senza busta, bensì con inserimento dell’atto in un foglio protocollo (equivalente quindi all’inserimento in busta chiusa) sul quale erano stati apposti i timbri dell’Ufficio postale.

2. Il primo motivo (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 53, si rileva che, ai fini del perfezionamento della notifica per l’appellante – e perciò ai fini del rispetto del termine di impugnazione – è sufficiente la spedizione dell’atto entro il suddetto termine) è manifestamente fondato alla luce della espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, secondo il quale nel processo tributario “qualunque notificazione e comunicazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione”. Giova peraltro evidenziare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 477 del 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevedono che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; a seguito di tale intervento del giudice delle leggi, una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, impone di ritenere che, anche nel processo tributario, per individuare il momento di perfezionamento della procedura di notificazione per il notificante occorre fare riferimento non più alla data di spedizione bensì a quella di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, restando perciò irrilevante, al fine di determinare la tempestività della notifica, la circostanza che la data di spedizione sia apposta sulla busta chiusa contenente l’atto ovvero sul plico.

E’ poi appena il caso di aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in mancanza di valide ragioni per discostarsene), nel processo tributario la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, anzichè in plico senza busta, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, costituisce una mera irregolarità se (come nella specie) il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati (v. tra le altre Cass. n. 13666 del 2009).

Il secondo e il terzo motivo devono ritenersi inammissibili in quanto non censurano corrispondenti statuizioni della sentenza impugnata, posto che i giudici d’appello, espressa una ratio decidendi ritenuta assorbente, non si sono pronunciati nè sulle altre eccezioni dell’appellato nè sui motivi d’appello.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto e gli altri devono essere dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Liguria.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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