Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3148 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28363/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.R. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio dell’avvocato BARILE ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato BOFFI Antonio, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 388/2007 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 15.10.07, depositata il 12/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti di A. R. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef per l’anno di imposta 2001, emesso in relazione alla omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla compravendita di un terreno edificabile, la C.T.R. Campania, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, premesso che la motivazione dell’avviso opposto era fondata esclusivamente sul richiamo al valore del suolo come definito con adesione con riguardo all’imposta di registro, che tale atto non era stato prodotto dall’Ufficio e che l’appellante aveva categoricamente escluso di aver aderito al valore determinato in sede di imposta di registro, onde tale circostanza doveva certamente escludersi, i giudici d’appello evidenziavano che la motivazione dell’accertamento opposto, riportandosi puramente e semplicemente alla definizione con adesione, non era idonea a sorreggere l’atto impositivo, non essendo sufficiente, in mancanza di altri elementi, la sola adesione della parte acquirente all’accertamento dell’Ufficio in relazione all’imposta di registro a giustificare la corrispondente rettifica riguardante la plusvalenza realizzata dalla parte venditrice.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per extrapetizione e omessa pronuncia per avere i giudici d’appello annullato l’avviso opposto laddove la contribuente aveva solo contestato la possibilità di quantificare il plusvalore sulla base del valore definito ai fini dell’imposta di registro ma non aveva negato nè la cessione nè l’imponibilità della plusvalenza, onde i predetti giudici non potevano annullare integralmente l’atto d’appello ma dovevano determinare l’imposta comunque dovuta) è, prescindendo da ogni altra considerazione, manifestamente infondato. Dalla sentenza impugnata risulta che nel ricorso introduttivo era stato innanzitutto denunciato il difetto di motivazione dell’avviso opposto e i giudici d’appello hanno annullato l’avviso opposto ritenendo che la motivazione del medesimo, riportandosi puramente e semplicemente all’esistenza dell’accertamento con adesione in sede di imposta di registro, in mancanza di altri elementi, non fosse idonea a sorreggere l’atto impositivo. A fronte di una tale statuizione, non c’era spazio per una decisione sul rapporto, posto che, se è vero che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di “impugnazione – annullamento” ma tra quelli di “impugnazione – merito”, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria – con la conseguenza che il giudice, il quale ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve, scendendo nel merito, quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle parti, è anche vero che ciò deve escludersi nell’ipotesi in cui si versi in tema di vizi formali dell’atto di accertamento, come nel caso in cui si rilevi difetto assoluto o totale carenza di motivazione, comportanti per il giudice il dovere di pronunciare soltanto l’annullamento dell’atto impositivo (v. tra le altre Cass. n. 7791 del 2001 e n. 8581 del 2006).

Il secondo motivo (col quale, deducendosi violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, si afferma che nella specie, per determinare in capo al venditore la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile, costituiva valida presunzione – determinante inversione dell’onere della prova – il valore di mercato dell’immobile indicato in sede di accertamento con adesione dall’acquirente) è, prescindendo da ogni altra considerazione, in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.

Premesso che la sentenza impugnata (non specificamente censurata sul punto in questa sede) ha escluso che in relazione all’imposta di registro la A. avesse aderito all’accertamento, occorre rilevare che non è applicabile nella specie la giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione dell’azienda, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato, mediante la prova, desumibile dalle scritture contabili o da altri elementi, di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (v. tra le altre Cass. n. 4057 del 2007), posto che in questa sede non è in discussione un accertamento definitivo sic et simpliciter, ma un accertamento con adesione prestata da un contribuente diverso da quello nei cui confronti tale accertamento (sia pure in via presuntiva) è invocato. Tale tipo di accertamento, infatti, avendo natura di concordato tra l’amministrazione e il contribuente ed essendo caratterizzato dal carattere volontario dell’adesione, non può che avere efficacia nei confronti del soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore anche indiretto (quale presunzione idonea a determinare perciò solo inversione dell’onere della prova) nei confronti di chi (come nella specie) abbia impugnato l’atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad altra imposta e rispetto a diverso soggetto. Una differente interpretazione vanificherebbe il carattere volontario dell’adesione, ed infatti la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha ammesso una sorta di estensione degli effetti dell’accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati solo “in bonam partem” ed in assenza di una espressa volontà contraria, avendola condizionata alla mancata opposizione all’accertamento da parte del coobbligato (v. ad es., in materia successoria, Cass. n. 2238 del 1998).

Peraltro, non trattandosi nella specie di presunzione legale, l’eventuale valore indiziario dell’avvenuto accertamento con adesione da parte di altro soggetto ed in relazione ad altra imposta può e deve essere liberamente valutato dal giudice di merito nel relativo contesto ed in rapporto agli altri elementi indiziari eventualmente emergenti, essendo appena il caso di evidenziare che la valutazione di indizi e argomenti di prova, nel complesso delle risultanze probatorie, costituisce indagine unitaria ed organica la quale, ove immune da vizi di motivazione, integra apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, e che nella specie non risulta proposta censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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