LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3784/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
L.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avv. GIULIANI Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 89/2007 della Commissione Tributaria Regionale di PERUGIA del 10.10.07, depositata il 18/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Ernesto Maria Ruffini (per delega avv. Francesco Giuliani) che si riporta agli scritti e chiede l’eventuale sospensione del giudizio ed il rinvio alla C.G.E..
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di L.M.R. (che resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale successivamente illustrando entrambi con memoria) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef, Ilor e Tassa Europa per l’anno di imposta 1996 in relazione alle plusvalenze rilevate con riguardo alla cessione dei diritti su di una farmacia in cambio della costituzione di una rendita vitalizia, la C.T.R. Umbria rigettava l’appello dell’Agenzia, rilevando che l’importo indicato nell’atto di costituzione di rendita non poteva essere identificato come prezzo della cessione ma solo come imponibile ai fini dell’imposta di registro, dovendo il corrispettivo della cessione individuarsi nella costituzione della rendita.
2. Deve innanzitutto disporsi la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Il primo e il secondo motivo del ricorso principale (coi quali si deduce rispettivamente contraddittorietà e insufficienza della motivazione) sono inammissibili perchè, a tacer d’altro, i vizi denunciati non attengono all’accertamento in fatto bensì alla motivazione in diritto della sentenza impugnata ed inoltre perchè, conseguentemente, risulta inadeguata l’indicazione richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c..
Il terzo motivo del ricorso principale (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 54 e 81, nel testo applicabile ratione temporis) risulta invece ammissibile, in quanto con esso la ricorrente (a differenza di quanto ritenuto da controparte) non censura l’accertamento in fatto operato dai giudici d’appello, bensì l’interpretazione e applicazione delle norme giuridiche da parte dei predetti ed il quesito che lo conclude è idoneo a far comprendere a questa Corte quale sia l’errore di diritto che sarebbe stato commesso dai giudici della C.T.R. e quale, secondo la ricorrente, la regola da applicare. Il motivo è altresì manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità, in assenza di valide ragioni per discostarsene), secondo la quale è configurabile una plusvalenza da avviamento commerciale, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 3, anche nel caso di cessione a titolo oneroso di un’azienda il cui corrispettivo sia rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia, posto che, ai fini dell’imputazione del corrispettivo, occorre considerare il momento di stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 917 cit., tenendo conto della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica dell’atto traslativo, senza che assuma alcun rilievo il carattere aleatorio della rendita, comunque determinabile sulla base delle tabelle di capitalizzazione risultanti dalla normativa fiscale e senza che tale imputazione dia luogo ad una doppia imposizione, in quanto il D.P.R. n. 917, art. 48, nell’assoggettare a tassazione le quote di rendita, individua forfetariamente nel 60% la componente reddituale delle stesse, in tal modo esentando dall’imposta il capitale tassato all’atto del trasferimento (v. tra le altre Cass. n. 10801 del 2007).
Deve peraltro aggiungersi che non può escludersi la soggezione a tassazione della plusvalenza ricavata dalla cessione dei diritti su di una farmacia solo perchè chi l’ha ceduta non l’aveva in precedenza gestita, posto che la tassabilità come reddito diverso della plusvalenza in discorso risponde alla finalità di non lasciare esente da tassazione l’incremento di ricchezza che si ottenga dalla cessione in esame e che, diversamente ragionando, resterebbero al di fuori dell’area di previsione normativa tutte le plusvalenze conseguite con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d’impresa (v. Cass. n. 14196 del 2000 e n. 17820 del 2007, quest’ultima relativa ad ipotesi di cessione di farmacia in precedenza affittata e pertanto mai gestita dal cedente).
L’unico motivo del ricorso incidentale (col quale si deduce nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso opposto – questione dedotta nel ricorso introduttivo e nell’appello incidentale) è improcedibile per omesso deposito, unitamente al ricorso (come prescritto anche per gli atti processuali dall’art. 369 c.p.c., n. 4, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), dell’appello incidentale (dal quale risulterebbe la proposizione della questione), da ritenersi atto sul quale la censura è fondata.
Deve infatti evidenziarsi che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a seguito della novella del D.Lgs. n. 40 del 2006, dispone, a pena di improcedibilità, il deposito, unitamente al ricorso, tra l’altro, degli atti processuali sui quali esso è fondato, e che tale onere non può ritenersi adempiuto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito nè, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c. e se non si specifica che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (v. S.U., n. 28547 del 2008 e tra le altre Cass. n. 24940 del 2009 nonchè n. 303 del 2010 e, da ultimo, SU n. 7161 del 2010), essendo appena il caso di aggiungere che, stante l’espressa previsione di deposito a pena di improcedibilità, il suddetto onere non può ritenersi adempiuto neppure attraverso la mera riproduzione, all’interno del ricorso, di passi degli atti sui quali il ricorso medesimo è fondato.
E’ poi in particolare da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), la disposizione in esame è applicabile anche nel processo tributario, non potendo essa ritenersi incompatibile con le specifiche previsioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, ed in particolare con l’art. 25, comma 2, del suddetto decreto, a norma del quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, in quanto nel medesimo articolo si prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al deposito anche mediante la produzione di copie degli atti e documenti su cui il ricorso è fondato (v. tra le altre Cass. n. 24940 del 2009).
Prescindendo tuttavia da quanto precede, giova evidenziare che quando, come nella specie, gli atti da produrre sono atti processuali (che restano in originale nel fascicolo d’ufficio), un problema di compatibilità non si pone neppure, posto che nel processo civile come in quello tributario non potrebbero depositarsi unitamente al ricorso che le copie di tali atti.
Peraltro, lo stesso art. 369 c.p.c., al n. 2, espressamente dispone a pena di improcedibilita il deposito, unitamente al ricorso, di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, senza che mai si sia dubitato, nel processo civile come in quello tributario, della razionalità di una simile previsione o si sia ritenuto perciò solo escluso o reso eccessivamente difficile l’accesso ad una effettiva tutela giurisdizionale.
Invero, l’art. 369 c.p.c., comma 2, già nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, prevedeva che fossero depositati a pena di improcedibilita unitamente al ricorso: 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2) la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con eventuale relazione di notificazione; 3) la procura speciale, se conferita con atto separato; 4) “gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda” (e, a decorrere dalla data di applicabilità del D.Lgs. n. 40 del 2006, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”), nonchè la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio vistata dal cancelliere. Dal semplice esame della norma risulta dunque evidente che l’art. 369 c.p.c. (già prima del D.Lgs. n. 40 del 2006, ma a maggior ragione dopo tale decreto – espressamente disponente il deposito anche degli atti processuali), prevedeva e prevede, a pena di improcedibilità, un onere di deposito di atti già contenuti nel fascicolo di causa (il quale deve tuttavia essere ugualmente trasmesso in cassazione, richiedendosi all’uopo nella medesima norma il deposito, unitamente al ricorso, della relativa istanza vistata).
Una simile duplicazione documentale (espressamente contemplata dalla disposizione in esame) non risulta tuttavia irragionevole e inutilmente vessatoria per la parte ricorrente, dovendo la ragione della previsione del deposito di documenti già presenti nel fascicolo di causa ravvisarsi innanzitutto ed essenzialmente nella diversità dei tempi di disponibilità per la Corte dei suddetti documenti (posto che, mentre il fascicolo di causa sarà trasmesso successivamente, il deposito della sentenza impugnata e degli atti su cui il ricorso è fondato unitamente al deposito del ricorso medesimo consente subito un primo “screening” dell’impugnazione, funzionale ad una immediata catalogazione ed organizzazione delle sopravvenienze), senza peraltro sottovalutare la maggiore facilità e velocità di accesso a tali documenti, una volta che essi risultino ben individuati e specificamente depositati, evitando così la necessità di reperimento dei medesimi all’interno dei fascicoli dei gradi di merito pervenuti in Corte in un momento spesso anche di molto successivo al deposito del ricorso.
La sopra individuata ratio della previsione in esame assume peraltro oggi ulteriore spessore, a fronte di un contenzioso sempre crescente – che impegna la Corte perfino nella gestione materiale della ingente mole di documentazione relativa ai processi pendenti che giunge da tutto il Paese – e della costituzionalizzazione del principio di ragionevole durata del processo (che impone una organizzazione del lavoro sempre più anticipata, accurata e mirata da parte della Corte). A tale ultimo proposito, è inoltre appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il principio di ragionevole durata del processo deve intendersi rivolto non soltanto al giudice quale soggetto processuale, in funzione acceleratoria, ed al legislatore ordinario, ma anche al giudice quale interprete della norma processuale, rappresentando un canone ermeneutico imprescindibile per una lettura costituzionalmente orientata delle norme che regolano il processo (v. Cass. n. 1540 del 2007).
Quanto alla circostanza (evidenziata nella memoria depositata dalla ricorrente incidentale ex art. 378 c.p.c.) secondo la quale la giurisprudenza richiamata sarebbe frutto di un “revirement” giurisprudenziale, è sufficiente in contrario evidenziare che giammai questa Corte ha affermato il principio secondo cui l’art. 369 c.p.c., n. 4, sarebbe inapplicabile al processo tributario e che, introdotta la modifica della norma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, con la previsione del deposito anche per gli atti processuali, la Corte ha interpretato la disposizione rinnovata univocamente ritenendola applicabile ed in concreto da subito applicandola al processo tributario, essendo appena il caso di rilevare che la citata sentenza n. 24940 del 2009 non è certo la prima che abbia fatto applicazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4, nel processo tributario innovando un diverso indirizzo precedente, ma è solo una delle prime che, a fronte della contestazione della applicabilità della suddetta disciplina al processo tributario (fatta dalla parte, a fronte della relazione ai sensi art. 380 bis, probabilmente nella memoria e/o nella discussione orale) abbia esplicitato le ragioni per le quali detta disposizione non poteva ritenersi incompatibile col processo tributario. E’ evidente pertanto che non esiste una precedente giurisprudenza contraria sul punto, tantomeno consolidata, rispetto alla quale configurare una sorta di “affidamento”.
Alla luce di quanto sopra esposto, i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili, deve essere invece accolto il terzo motivo del ricorso principale e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento di tale motivo, con rinvio ad altro giudice che provveder anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Umbria.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011