LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli 13, presso lo studio dell’avv. Liuzzi Antonio, che lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Bacia Stefano;
– ricorrente –
contro
Comune di Trevenzuolo, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana 38, presso lo studio dell’avv. Panariti Paolo, che lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Dusi Graziano;
– controricorrente –
R.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana 38, presso lo studio dell’avv. Panariti Paolo, che lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Graziano Dusi;
– controricorrente –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/2/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Sentito l’avv. Liuzzi;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del Commissario per gli usi civici;
La Corte:
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO che a seguito dello spianamento di un’area da lui goduta, effettuato dal confinante R.R. al fine di ripristinare la carreggiata di una vecchia strada consortile, B.S. si è rivolto al Tribunale di Verona, sostenendo che la strada non esisteva più da lungo tempo e che l’azione del vicino aveva sconvolto una “pacifica e consolidata situazione di possesso”;
che il giudice adito ha condiviso la tesi del ricorrente, accogliendo l’istanza cautelare con ordinanza in data 18/7/2006;
che a distanza di appena un mese, però, il Comune di Trevenzuolo ha intimato a tutti gli interessati di riattivare la percorribilità della strada nel presupposto della sua perdurante esistenza e della conseguente natura demaniale dell’area su cui insisteva;
che il B. si è, allora, nuovamente rivolto al Tribunale di Verona, concludendo per la dichiarazione dell’intervenuta usucapione del terreno, la trascrizione della sentenza e la condanna del Comune al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite;
che il Comune di Trevenzuolo si è costituito, chiedendo, a sua volta, la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’accertamento dell’appartenenza dell’area al demanio stradale;
che anche il R. ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo e, comunque, l’infondatezza della pretesa di controparte; che il PG ha invece concluso per la giurisdizione del Commissario per gli usi civici, richiamando al riguardo il precedente costituito da C. cass. 2009/7429;
che tale pronuncia è stata, tuttavia, resa in una controversia nella quale il Comune convenuto per la dichiarazione dell’avvenuta usucapione di un terreno, ne aveva eccepito la demanialità civica e non, come nel caso di specie, quella di cui agli artt. 822 e 824 c.c., il cui accertamento compete, al pari di quello relativo all’usucapione, al giudice ordinario perchè non postula la presenza in causa dell’Amministrazione come Autorità, nè implica nessuna verifica sulla legittimità o meno di atti amministrativi;
che va, pertanto, dichiarata la giurisdizione dell’AGO, condannandosi il Comune di Trevenzuolo ed il R. al pagamento, in solido fra loro, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione dell’adito giudice ordinario e condanna il Comune di Trevenzuolo e R.R. al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 3.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011