LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.P.S., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in Roma, via Muzio Clementi 68, presso lo studio dell’avv. Cozzi Claudia, che li rappresenta e difende per procura in atti;
– ricorrenti –
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanza, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti –
per la cassazione della decisione n. 3526, depositata dal Consiglio di Stato il 15/7/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/2/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
La Corte:
IN FATTO E DIRITTO preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione: “rilevato che con il D.L. n. 223 del 2006, art. 28 convertito nella L. n. 248 del 2006, è stata disposta una riduzione del 20% delle diarie per le missioni all’estero;
che ritenendone l’applicabilità anche al cosiddetto “assegno di lungo servizio all’estero” (A.LSE), il Ministero della Difesa ha emanato la nota n. 05/900/868, avente ad oggetto il recupero della predetta riduzione;
che i ricorrenti, tutti militari destinati a prestare servizio all’estero, l’hanno impugnato davanti al TAR del Lazio, che ha però rigettato la domanda;
che i ricorrenti hanno allora interposto appello, ma il Consiglio di Stato ha respinto il gravame perchè la riduzione delle diarie aveva necessariamente comportato anche la proporzionale diminuzione dell’ALSE (commisurato, per l’appunto, a 30 diarie intere per ogni mese), “non potendosi evidentemente ammettere che la misura mensile dell’assegno potesse continuare ad essere ragguagliata ad un trattamento di missione ormai non più esistente”;
che i ricorrenti hanno impugnato tale statuizione per “violazione di legge, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, carenza di motivazione”, sostenendo, in sintesi, che la norma aveva mirato a contenere le spese “per le sole trasferte di breve durata” e che il Consiglio di Stato ne aveva, quindi, “operato una artificiosa interpretazione”, svincolandola del tutto “dal proprio naturale contesto giuridico e prescindendo dalla ratio di essa quale e(ra) agevolmente rilevabile anche dai numerosi atti parlamentari preparatori”;
che il Ministero della Difesa e quello dell’Economia e delle Finanze hanno depositato controricorso con il quale hanno concluso per la dichiarazione d’inammissibilità o, comunque, d’infondatezza del ricorso;
che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, giova innanzitutto rammentare che in base all’art. 111 Cost., le pronunce del Consiglio di Stato possono essere impugnate soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, ovverosia nel caso in cui i giudici amministrativi non abbiano esercitato la potestas iudicandi loro spettante ovvero abbiano statuito su materie riservate ad altro giudice oppure abbiano invaso il campo riservato all’Amministrazione o al Legislatore;
che i ricorrenti non hanno dedotto alcun vizio del genere, in quanto si sono sostanzialmente limitati a denunciare l’erroneità dell’interpretazione accolta dal Consiglio di Stato senza neppure formulare il conclusivo quesito di diritto che, invece, avrebbero dovuto porre alla Corte, trattandosi d’impugnazione rivolta contro decisione depositata il 15/7/2008;
che sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;
che trattandosi di considerazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011