LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16464/06) proposto da:
D.D.S., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Pagano Salvatore ed elettivamente domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI E FRODI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza del Giudice di pace di Francavilla di Sicilia n. 12/2005, depositata il 7 aprile 2005;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l’Avv. Salvatore Pagano per il ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Francavilla di Sicilia il 3 giugno 2004, D.D.S. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 20040341, notificata il 4 maggio 2004, con la quale l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi-Ufficio di Palermo gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 11.154,08, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione riconducibile all’indebita percezione, quale produttore di carni caprine, di aiuti comunitari negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, in violazione della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3. Nella costituzione dell’opposta P.A., a seguito dell’esperita istruzione, il giudice adito, con sentenza n. 12 del 2005 (depositata il 7 aprile 2005), rigettava la proposta opposizione, ravvisandone l’infondatezza, posto che gli accertamenti su cui era stato fondato il provvedimento impugnato risultavano realizzati mediante la richiesta, l’acquisizione e l’esame di rituale documentazione, dalla quale emergeva la sussistenza delle violazioni ascritte all’opponente.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D.D.S., basato su tre motivi, al quale ha resistito l’intimato Ministero delle Politiche agricole e forestali – Ispettorato centrale repressione e frodi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per assunta nullità della sentenza impugnata in dipendenza dell’omessa pronuncia sulla prima domanda di cui al ricorso introduttivo di primo grado, autonomamente apprezzabile.
1.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Secondo la prospettazione del ricorrente con il ricorso introduttivo dell’opposizione dinanzi al giudice di pace erano state formulate due distinte domande: l’una relativa all’illegittimità dell’ordinanza- ingiunzione impugnata, con riferimento alle sanzioni per gli anni 1997, 1998, 1999 per insussistenza degli atti di accertamento previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 13 nonchè, nel merito, delle violazioni di cui alla L. n. 898 del 1986, art. 2; l’altra riguardante la deduzione dell’illegittimità della stessa ordinanza- impugnata con riferimento alla sanzione irrogata per l’anno 2000, per insussistenza della violazione della citata L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3. Sulla scorta di tale presupposto il ricorrente si duole che il giudice di pace non avrebbe esaminato, nella sentenza impugnata, l’autonoma domanda – secondo il suo assunto – riferibile alla dedotta insussistenza nel merito delle violazioni di cui alla L. n. 898 del 1986, art. 2.
La doglianza non coglie nel segno poichè, al di là della circostanza che la deduzione j appena riportata deve ritenersi facente parte della complessiva prima domanda articolata nel ricorso originario, il giudice di pace di Francavilla di Sicilia, oltre ad evidenziare la legittimità e la valutabilità degli atti di accertamento eseguiti dalla Guardia di finanza ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 13 ha puntualmente esaminato il “petitum” dedotto dal D.D., rilevando che, alla stregua delle risultanze emergenti dagli stessi accertamenti, si era potuto evincere che l’avvenuta erogazione dei contributi comunitari era avvenuta illegittimamente in favore del ricorrente, non ricorrendo le condizioni previste dal reg.
CE n. 3493 del 1990. In particolare, in proposito, nella sentenza impugnata (v. pag. 4), si pone in risalto come il diritto ai suddetti contributi era da escludersi in conseguenza della constatata violazione delle norme sulla tenuta del registro aziendale, sulla identificazione obbligatoria degli animali nonchè – si noti (contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente) – per effetto della inosservanza delle norme sulla eradicazione, il quale, perciò, era stato valutato come fatto ulteriore impeditivo del riconoscimento del suddetto diritto a vantaggio del D.D..
Per tali motivi, sulla scorta della valutazione complessiva emergente dalla motivazione della sentenza oggetto di ricorso, non emerge la sussistenza del prospettato vizio di omessa pronuncia parziale. Del resto, altrettanto correttamente, il giudice di pace ha affermato che non potevano essere prese in esame altre nuove contestazioni tardivamente proposte (qualificate, perciò, ritualmente inammissibili) con le memorie depositate nell’interesse del ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, posto che – per giurisprudenza costante di questa Corte – nel giudizio di opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 il giudice non può esaminare e rilevare, ove sussistenti, vizi diversi da quelli fatti valere con l’atto introduttivo del giudizio, dovendosi escludere la possibilità della formulazione di domande nuove in corso di causa (v., ad es., Cass. 28 gennaio 1999, n. 743, e , da ultimo, Cass. 18 gennaio 2010, n. 656).
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata prospettando, in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio avuto riguardo all’inesistenza dell’addebito contestatogli di non aver adempiuto all’obbligo di sottoporre gli animali ad eradicazione per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.
2.1. Anche questo motivo è infondato e va rigettato.
Per quanto già rilevabile sulla scorta dell’esame del primo motivo, bisogna ribadire che il giudice di pace di Francavilla di Sicilia ha, con motivazione logica e sufficiente, argomentato adeguatamente in ordine all’insussistenza dei presupposti per la configurazione del diritto del ricorrente alla percezione dei contributi comunitari, facendo leva – come già sottolineato – sulle risultanze degli accertamenti documentati della Guardia di finanza (fondati su regolare attività di controllo), dai quali erano, per l’appunto, emerse, con riguardo agli anni 1997, 1998 e 1999, la violazione delle norme sulla tenuta del registro aziendale, sulla identificazione obbligatoria degli animali oltre che l’inosservanza delle norme sulla eradicazione, aspetto, quest’ultimo, sul quale ha insistito specificamente il ricorrente con il ricorso proposto in sede di legittimità, senza, peraltro, evidenziare la “decisività” del punto della controversia (secondo la formulazione “ratione temporis” applicabile dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che, se esaminato (come si è, oltretutto, verificato), avrebbe potuto condurre il giudice di merito ad un convincimento diverso da quello raggiunto.
Tale decisività era, in ogni caso, da escludersi, poichè la configurazione della violazione riconducibile all’indebita percezione degli aiuti comunitari (con esclusione del riferimento all’anno 2000, che non era stato preso in considerazione dall’ordinanza-ingiunzione impugnata) era dipesa anche dall’inosservanza di altri specifici obblighi, quali quelli relativi alla necessaria identificazione dei capi, all’omessa tenuta del registro aziendale e alla falsa attestazione elle domande di aiuto del numero dei capi richiesti a premio, questioni, queste, che non erano state specificamente contestate dal ricorrente.
3. Con il terzo motivo lo stesso ricorrente ha impugnato la sentenza in questione per supposta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al capo inerente le spese processuali.
3.1. Quest’ultimo motivo è palesemente inammissibile perchè non supportato da un legittimo interesse ad impugnare, dal momento che il suddetto giudice di pace, ritenendo sussistenti giusti motivi, aveva disposto la compensazione delle spese giudiziali, pur essendo risultando soccombente l’opponente, il quale, pertanto, non avrebbe potuto, difettando le condizioni di legge, ottenere una pronuncia di condanna in suo favore con riferimento alla rifusione delle spese processuali.
4. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato con conseguente condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 22 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011