LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17086/05) proposto da:
Z.M., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Sivelli Alessandro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Nicola Madia, in Roma, via Colli della Farmesina, n. 144;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MODENA – CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE;
– intimato –
Avverso fa sentenza del Giudice di pace di Modena n. 798/2005, depositata il 18 aprile 2005;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Modena in data 9 dicembre 2004, Z.M. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. *****, redatto il 9 novembre 2004 dalla Polizia municipale di Modena, con il quale le veniva contestata, in qualità di proprietaria del veicolo Opel Agila targato *****, la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 146, comma 3 (cd. C.d.S.), commessa il ***** e rilevata mediante strumento denominato Photored F 17. Nella costituzione della parte opposta, il giudice adito, con sentenza n. 798 del 2005, rigettava la proposta opposizione, ravvisandone l’infondatezza, posto che la violazione accertata con l’impugnato verbale di accertamento era stata legittimamente rilevata, con le prescritte modalità e i necessari adempimenti, mediante il suddetto strumento, con il quale la menzionata autovettura era stata fotografata due volte mentre transitava nell’intersezione stradale presidiata da semaforo lampeggiante segnale rosso.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (notificato al Comune di Modena – Corpo di Polizia Municipale, in persona del Comandante dr. L.F. e presso la sua sede, il 16 giugno 2005 e depositato il 23 giugno successivo) la Z. M., basato su tre motivi. L’intimato non si è costituito in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al presupposto dell’omologazione dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento della suindicata violazione.
Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata prospettando, in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto che disciplinano il funzionamento dell’apparecchiatura tipo Photored F 17, nonchè l’omessa motivazione sul punto.
Con il terzo motivo la stessa ricorrente ha impugnato la sentenza in questione per supposta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.M. n. 1130 del 2004, nonchè l’omessa motivazione sul punto.
Rileva il collegio che non può procedersi all’esame dei prospettati motivi emergendo una causa ostativa pregiudiziale riconducibile all’irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte opposta fin dalla fase introduttiva del giudizio di primo grado e reiterata anche nella presente sede di legittimità, risultando evocato direttamente in giudizio, nella suddetta qualità, il Comando di polizia municipale del Comune di Modena, anzichè correttamente quest’ultimo ente, in persona del Sindaco pro tempore, dal quale l’organo accertatore dipendeva.
In proposito si rileva che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al cd. codice della strada, non costituendo il ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposto processuale per poter legittimamente adire l’autorità giudiziaria ordinaria, l’interessato, nell’impugnare direttamente il predetto verbale di accertamento, deve convenire in giudizio – ed in proposito il giudice dovrà compiere la relativa individuazione nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti – non più il Prefetto, bensì l’autorità amministrativa da cui dipende l’organo accertatore della violazione (e, così, ad esempio, il Ministero dell’Interno, ove l’accertamento sia stato compiuto dalla Polstrada; il Ministero della Difesa, ove sia stato realizzato dai Carabinieri; il Ministero delle politiche agricole e forestali, ove all’accertamento abbia proceduto il Corpo forestale dello Stato; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso in cui l’accertamento sia stato eseguito dalla Capitaneria di porto; il Comune competente, in persona del Sindaco, nel caso in cui il verbale sia stato elevato dalla polizia municipale).
Sulla scorta di tale presupposto la giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, sulla scia di Cass. S.U., 14 febbraio 2006, n. 3117, Cass. sez. 2, 6 agosto 2007, n. 17189, e Cass., sez. 2, 26 febbraio 2009, n. 4695) ha statuito che la circostanza dell’errata evocazione in giudizio della P.A. effettivamente legittimata passiva, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità. Pertanto, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente contro il verbale di accertamento di un’infrazione al codice della strada, l’erronea individuazione della parte legittimata passiva (come, nella specie, il Comando di polizia municipale di Modena, invece che il Comune di Modena, in persona del Sindaco, essendo stata accertata la violazione dagli agenti dell’indicata polizia municipale) che risulti imputabile anche allo stesso Ufficio del giudice dell’opposizione (come rilevabile nel caso in questione dal contenuto del decreto di comparizione), ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, (come richiamato dall’art. 204 bis C.d.S., comma 2 di cui al novellato D.Lgs. n. 285 del 1992), comporta la conseguenza, in difetto di qualsiasi sanatoria sopravvenuta (essendo stata emanata la sentenza impugnata nei confronti del Comando di polizia municipale di Modena e persistendo tale vizio anche nel giudizio di legittimità in cui il ricorso è stato notificato sempre allo stesso Corpo di polizia municipale, in persona del Comandante, oltretutto non costituitosi in questa fase), della cassazione della sentenza oggetto del ricorso con rinvio allo stesso ufficio del giudice di pace di Modena, in persona di altro magistrato, affinchè possa provvedere ad una nuova trattazione del procedimento previa corretta instaurazione del contraddittorio (nei termini appena precisati). Al designato giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al giudice di pace di Modena, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 22 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011