Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.3182 del 09/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. G.P., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. De Simone Raffaele, per legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucera, depositata il 21 agosto 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Golia Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Avv. G.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucera in data 21 agosto 2008, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo proposta contro il decreto che aveva respinto l’istanza di liquidazione delle competenze maturate per il patrocinio prestato in qualità di difensore d’ufficio di A. K. nell’ambito di un procedimento penale;

che il ricorso per cassazione, depositato nella cancelleria del giudice a quo, è affidato a un motivo.

Considerato che, essendosi l’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 svolta dinanzi al giudice designato secondo le forme del procedimento di volontaria giurisdizione, il provvedimento era suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile, e ciò anche secondo l’orientamento giurisprudenziale anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 3 settembre 2009, n. 19161 (v., in fattispecie identica, Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2010, n. 16770);

che il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice che ha seguito il procedimento civile, è stato invece proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che, in particolare, il ricorso non è stato notificato, a cura del ricorrente, ad alcuno;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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