Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.3190 del 09/02/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. CITTADINO Salvatore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Vaccaro in Roma, via Tacito, n. 90;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AS.CO. (Associazione Costruttori) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; L.M. e T.

L.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 147 in data 16 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Catania, con sentenza pubblicata il 14 novembre 1999, ha rigettato la domanda, proposta da S.A. nei confronti della AS.CO. s.r.l., di L.M. e di T. L., di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il contratto di compravendita dell’appartamento sito in *****;

che la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 147 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 febbraio 2006, ha respinto il gravame del S.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il S. ha proposto ricorso, con atto notificato alla AS.CO. il 19 febbraio 2007 ed avviato alla notifica nei confronti degli altri intimati il 15 febbraio 2007;

che nessuna delle controparti ha svolto attività difensiva in questa sede;

che questa Corte, con ordinanza interlocutoria resa in esito alla camera di consiglio del 29 ottobre 2008, ha disposto il rinnovo della notifica a L.M. e a T.L. nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorrente non ha provveduto ad effettuare il disposto rinnovo della notificazione nel termine all’uopo fissato;

che, inoltre, con atto in data 14 gennaio 2011, il ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, essendo stata la causa transatta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere disposta, non avendo nessuna delle controparti svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472