Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3197 del 09/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Chiesa Antonio Claudio, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI E MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Cagliari depositato in data 17 agosto 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.R. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cagliari in data 30 luglio 2007 D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese anche in esito alla rinnovazione della notifica al Prefetto disposta dalla Corte.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito delle relazioni redatte dai Consiglieri Dott. L. Macioce e Dott. Vittorio Zanichelli con le quali sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Interno in quanto nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (Cassazione civile, sez. 1^, 21 giugno 2006, n. 14293).

E’ invece manifestamente fondato il ricorso nei confronti del Prefetto laddove censura l’impugnato provvedimento per avere respinto l’opposizione al decreto di espulsione nonostante l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, avendo il giudice di Pace anticipato irritualmente un giudizio di infondatezza della domanda medesima la cui pendenza, invece, è ostativa all’espulsione (come si desume da Cassazione civile, sez. un., 16 ottobre 2006, n. 22217 e da Cassazione civile, sez. un., 20 maggio 2003, n. 7892).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il provvedimento impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto accolta la domanda introduttiva.

Le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico della Prefettura di Cagliari. Non si deve invece provvedere sul rapporto tra ricorrente e Ministero non avendo quest’ultimo proposto difese.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, accoglie quello nei confronti della Prefettura di Cagliari, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva; condanna la Prefettura di Cagliari alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 900, di cui Euro 800 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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