LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.O., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di Collaredo n. 46/48, presso l’Avv. de Paola Gabriele che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, rappresentata e difesa, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Genova depositato il 6 ottobre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.O. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al t.a.r. Toscana dall’aprile 1996 al luglio 2003.
Ha proposto controricorso la soia Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Il ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di merito e che non può essere considerato successore ex art. 111 c.p.c. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avendo acquistato legittimazione passiva esclusiva solo per i procedimenti ex lege n. 89 del 2001 proposti successivamente all’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006.
Con i tre motivi di ricorso, che per la sostanziale unitarietà delle censure proposte possono essere trattati congiuntamente, ci si duole che il giudice del merito abbia escluso la sussistenza di un patema d’animo quale conseguenza della irragionevole durata del processo sulla sola base dell’avvenuto rigetto della domanda.
I motivi sono manifestamente fondati nei termini di seguito precisati.
Premesso che la Corte ha già enunciato il principio secondo cui “In tema di equa riparazione in caso di violazione dei termine ragionevole del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, l’ansia e la sofferenza – e quindi il danno non patrimoniale – per l’eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall’esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l’esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte d’appello che aveva negato rilevanza alla durata del giudizio avanti alla Corte dei Conti, promosso in materia di riconoscimento di miglioramenti economici sulla pensione, non dovuti secondo “massiccia, pregressa ed anche recente e recentissima giurisprudenza”)’ (Sez. 1, Sentenza n. 25595 del 22/10/2008) che è pienamente condiviso dal Collegio, alla sua applicazione alla fattispecie, cosi come operata dal giudice del merito, osta la carente motivazione dal momento che la corte d’appello si è limitata ad invocare genericamente quanto emergeva dagli atti del processo amministrativo, senza tuttavia specificare, ad esempio, se il t.a.r. avesse fatto propria un’univoca giurisprudenza preesistente alla data di proposizione della domanda, impedendo così alla Corte di valutare la congruità della decisione.
Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condannata al pagamento di Euro 3.500 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni quattro e mesi tre di irragionevole ritardo (detratti anni tre di ragionevole durata da quella complessiva di anni sette e mesi tre).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre non si deve provvedere quanto al Ministero che non si è difeso.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie quello nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 3.500, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.152, di cui Euro 612 per diritti, Euro 490 per onorari e Euro 50 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 700, di cui Euro 600 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011