LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.L., con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare n. 137, presso l’Avv. Guidi Andrea che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimati –
per la cassazione del decreto della corte d’appello di Roma depositato il 31 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.L. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 17.780 per complessivi anni 21 e mesi due di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata dei processi svoltisi avanti alla Corte dei Conti di Roma rispettivamente dal 30 aprile 1993 al 26 gennaio 2006 e dal 29 agosto 1989 al 26 gennaio 2006.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di merito nè è succeduto nei processi pendenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con il primo motivo si censura per difetto di motivazione l’impugnato decreto per avere il giudice del merito indicato in anni quattro il periodo di ragionevole durata dei procedimenti presupposti.
Con il secondo motivo si deduce violazione della L. n. 89 del 2001 e della Convenzione nonchè difetto di motivazione in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale che il giudice del merito ha determinato in Euro 840 per ogni anno eccedente il periodo ritenuto ragionevole.
I motivi sono inammissibili per difetto di interesse.
Premesso infatti che secondo la recente giurisprudenza della Corte (sentenza n. 14753/2010), l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo in assenza di iniziative sollecitatorie l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria, l’accoglimento dei motivi non comporterebbe in concreto una liquidazione in misura maggiore, posto che la Corte, in una fattispecie relativa ad una durata complessiva di circa dieci anni, ha ritenuto congruo l’importo di Euro 5.000.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Non si deve pronunciare sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011