Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3205 del 09/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

CENTRO COMMERCIALE IRPINIA s.r.l., in liquidazione, con domicilio eletto in Roma, via Baiamonti n. 10, presso l’Avv. Caldoro Maria Francesca, che la rappresenta e difende unitamente all’Avv.to Gargiulo Alessandro, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

PARMACOTTO SUD S.R.L.;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Centro Commerciale Irpina s.r.l. impugna per regolamento di competenza l’istanza depositata in data 24.9.2008 con la quale la Parmacotto Sud s.r.l. ha richiesto al Tribunale Napoli il fallimento della ricorrente.

L’intimata non ha proposto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile in quanto proposto in via preventiva e non contro un provvedimento giurisdizionale che decide sulla competenza ed è oltretutto sfornito del prescritto quesito di diritto.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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