LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.N. E B.M., rappresentati e difesi dagli Avvocati TORRI Tarcisio e Abele Celidonio per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, Piazza Re di Roma n. 79;
– ricorrente –
contro
C.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato PORCU Salvatore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 357/07, depositata in data 5 febbraio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza n. 357 del 2009, depositata il 5 febbraio 2009, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto da C.C. – che il Tribunale di Como aveva condannato al pagamento, in favore di V.N. e di B.M. della somma di Euro 11.000,00, quale doppio della caparra ricevuta in occasione della stipula di un contratto preliminare di vendita di un appartamento sito in *****, ha dichiarato il diritto della C. ad incamerare la cauzione ricevuta dal V. e dalla B.;
che la Corte d’appello ha ritenuto che l’accordo tra le parti si fosse perfezionato sulla consistenza catastale dell’appartamento che la C. si era impegnata a vendere al V. e alla B., avendo le parti ribadito nel contratto preliminare ciò che era già desumibile dalla proposta di acquisto, e cioè che l’immobile oggetto della promessa di vendita era l’appartamento quale risultante dalla sua esatta consistenza catastale;
che a fronte di tale univoca volontà delle parti, la Corte d’appello ha ritenuto poi che la clausola n. 8 del preliminare, con la quale la promittente venditrice si impegnava a consegnare l’immobile in regola dal punto di vista catastale e conforme alle norme amministrative e comunali, fosse una mera clausola di stile, non essendovi in realtà alcun adeguamento da fare tra quanto offerto in vendita e rappresentato nel contratto preliminare e quanto risultante dalle tavole catastali;
che V.N. e B.M. hanno chiesto la cassazione di questa sentenza sulla base di due motivi;
che, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418 e 1453 cod. civ., senza concludere l’esposizione del motivo la formulazione di un quesito di diritto;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano il vizio di omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in ordine alla in-terpretazione del contratto;
che, premesso che essi si erano impegnati ad acquistare l’immobile cosi come era stato descritto dalla proprietaria e consistente in “tre locali + servizi con finiture pregiate, camera con travi a vista”, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto la clausola n. 8 di mero stile, giacchè se oggetto del preliminare fosse stato il bene nella sua consistenza catastale non vi sarebbe stata necessità
di prevederne l’adeguamento catastale, laddove la presenza di un simile impegno denotava chiaramente che il bene era stato promesso in vendita così come pubblicizzato e nella situazione di fatto, non corrispondente a quella catastale e neanche regolarizzabile;
che ha resistito con controricorso C.C., la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso;
che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod.
proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è
stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato, nella relazione depositata il 26 luglio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) Si rileva che il ricorso ha ad oggetto una sentenza depositata dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009; ad esso si applica la disciplina di cui all’art. 366 bis cod., proc. civ., a norma del quale i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 cod. proc. civ., n. 5) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2) , 3) e, 4), e, qualora il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.
Orbene, quanto al primo motivo risulta del tutto evidente la mancanza del prescritto quesito di diritto, il che rende il motivo inammissibile, non essendo il quesito stesso desumibile dalla esposizione del motivo (Cass., S.U., n. 7258 del 2007).
Con riferimento poi al secondo motivo, si rileva la mancanza di un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto), che deve essere separatamente indicato in una parte del ricorso a ciò
specificamente deputata e distinta dall’esposizione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 20603/07).
Inoltre, le censure; si appuntano sulla ricostruzione della volontà delle parti, sulla quale la Corte d’appello, nell’esercizio del potere ad essa demandato di interpretare gli atti di autonomia privata, ha svolto una coerente e adeguata motivazione, che non risulta censurata in tutti i suoi aspetti, e segnatamente nella parte in cui riferisce il contenuto documentale della proposta di acquisto e del contratto preliminare, e da tali documenti trae il proprio motivato convincimento, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.
Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;
che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;
che appare opportuno sottolineare ulteriormente che le censure svolte dai ricorrenti con riferimento alla interpretazione del contratto preliminare avrebbero dovuto essere proposte con riferimento specifico alla violazione del canoni di ermeneutica contrattuale e quindi, deducendosi un vizio di violazione di legge, con la formulazione di appositi quesiti di diritto per ciascuna delle censure proposte;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che i ricorrenti, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate; come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011