LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18712/2006 proposto da:
F.F.W. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo studio dell’avvocato DI BATTISTA Giovanni, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
A.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato NEGRONI Renato (STUDIO AVV. V. GALLETTI), che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
G.B.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 463/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 16/11/2005, depositata il 26/01/2006 R.G.N. 5892/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/11/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso con il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 luglio 2002 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da A.M. nei confronti di F. F.W., F.B.C. e G.B.L. tesa a dichiarare simulato e, in ogni caso, inefficace l’atto stipulato il 13 ottobre 1994 tra i due F., da un lato, e la G., dall’altro, avente ad oggetto la metà di un appartamento sito in *****, di proprietà dei F..
Contro la decisione di primo grado proponeva appello l’ A., mentre gli appellati restavano contumaci.
Con sentenza del 28 gennaio 2006 la Corte di appello di Roma accoglieva il gravame parzialmente, ovvero dichiarava inefficace il contratto teste descritto, con le conseguenze di legge.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il F. F.W., affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso l’ A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio in via preliminare che il ricorso non necessita dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c, essendo la sentenza impugnata emessa prima del 2 marzo 2006.
l.-Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in estrema sintesi, che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe valutato l’atto pubblico stipulato a suo tempo e prodotto solo in fase di appello, per cui la produzione sarebbe tardiva ex art. 345 c.p.c., comma 3, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama ed esattamente la sentenza n. 8203/05 delle Sezioni Unite, le quali, ai fini preclusivi della produzione in appello non avrebbero affatto distinto tra documenti e mezzi di prova, per cui in sostanza la produzione sarebbe tardiva.
Osserva il Collegio che il motivo va disatteso per le ragioni di seguito indicate.
Va posto in rilievo che quanto dedotto dal ricorrente circa la equiparazione tra mezzi di prova e documenti è stata affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la citata decisione, elaborata sotto i vari aspetti processuali e approfondita in ogni sua.
argomentazione.
Infatti, in questa decisione le Sezioni Unite hanno esplicitamente condiviso la maggioritaria dottrina processualistica ed hanno affermato che il legislatore, novellando con la riforma del 1990 la norma in questione, ha “adottato una nozione di mezzi di prova comprensiva dei documenti, i quali ne costituiscono, appunto, una species (in particolare), per cui il dato letterale, cui è stato attribuito una pregnante portata contenutistica, viene così a trovare la sua ratio in ragioni che tale portata non giustificano per risalire unicamente al distacco temporale tra il momento della produzione e quello della loro ammissione” (par. 4, in motivazione).
Dopo aver posto in risalto la strumentalità del processo rispetto alle posizioni sostanziali, che nel processo stesso devono trovare guarentigia, le Sezioni unite hanno anche affermato che detta strumentalita “consiglia una flessibilità delle regole processuali che della peculiarità di tali posizioni tenga conto” (par. 5.2, in motivazione).
Ma, trascura il ricorrente, per quel che interessa in questa sede, che le Sezioni Unite hanno anche enunciato il principio che l’art. 345 c.p.c., comma 3, va letto nel senso “che tale disposizione fissa sul piano generale il principio della inammissibilità dei nuovi mezzi di prova (cioè di quei mezzi di prova la cui ammissione non è stata in precedenza richiesta) e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti (e, quindi, le deroghe) a questa regola, con il porre in via alternativa (e non concorrente) i requisiti (par. 7, in motivazione), che possono trovare ingresso in sede di gravame”.
Nonchè, in altro passo della motivazione, le Sezioni Unite, quasi come conclusione del ragionamento, in virtù del rispetto del chiaro dato normativo, hanno statuito che “il giudice, oltre quelle prove che le parti dimostrino di non aver potuto proporre prima per cause ad esse non imputabili, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga – nel quadro delle risultanze già acquisite – “indispensabili”, perchè suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove definite come “rilevanti”…hanno sulla decisione finale della controversia; prove che, proprio perchè “indispensabili”, sono capaci, in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un complesso rovesciamento della decisione cui è giunto il giudice di primo grado” (par. 7, in motivazione).
Alla luce di questi autorevoli enunciati giurisprudenziali, seguiti da omologhe decisioni di questa Corte (da ultimo Cass. n. 11346/10) il Collegio pone in rilievo che l’atto pubblico de quo era l’unico documento sul quale si basavano le domande svolte dall’attuale resistente, di cui una (quella di simulazione) è stata respinta e l’altra, quella revocatoria, risulta accolta.
L’atto era “indispensabile” in sè, per cui, per come esso è entrato nel processo, il giudice l’ha ritenuto come tale ammissibile, senza violare l’art. 345 c.p.c., comma 3.
Del resto, proprio perchè il giudice dell’appello l’ha ritenuto tale, ha in seguito dichiarate non ripetibili le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell’originario attore, appellante.
Su questa complessa ed argomentata statuizione, che l’ A. sembra contrastare, allorchè nel controricorso deduce che l’atto pubblico sarebbe stato depositato all’udienza del 18 febbraio 1997 avanti al Tribunale va rilevato che la deduzione del ricorrente manca del carattere dell’autosufficienza e, quindi, risulta corretta la motivazione e la conseguente decisione di ammissibilità della produzione dell’atto.
Peraltro, il F. è rimasto contumace nelle due fasi di merito.
Resta, quindi, assorbito il secondo motivo del ricorso. (Formulato come “violazione dell’art. 345 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio), con cui si lamenta che l’ A. – appellante – avrebbe depositato solo nel giudizio di secondo grado il contratto impugnato.
Il terzo motivo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., con cui, in sintesi, si eccepisce la prescrizione del credito, è inammissibile in quanto, come è noto la prescrizione non è rilevabile di ufficio – e il F. è rimasto sempre contumace, per cui non può essere eccepita per la prima volta in questa sede (v. Cass. n. 4457/03).
Sotto il profilo del difetto di motivazione, così come formulato, è assorbito dalla ritenuta, in questa sede, inammissibilità.
Infine, per quanto dedotto nel ricorso circa quella parte della motivazione fondata sulla singolarità dell’affare, sia per il fatto che il figlio vendette ai genitori la quota pari alla metà dell’appartamento, da lui abitato con la sua famiglia sia per la scadenza dei crediti che l’ A. vantava, va affermato che il giudice dell’appello non solo ha compiuto una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, ma ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte con sent. n. 5359/09, rinvenendo nell’atto di disposizione una posteriorità rispetto al credito dell’ A..
Le circostanze fattuali, esaminate dal giudice dell’appello e sopra indicate, costituiscono propri quegli indizi gravi, precisi e concordanti, che il ricorrente assume non sussistere nel suo quarto motivo di ricorso, che va, quindi, respinto.
Del resto, trattandosi di atto pubblico oneroso posteriore al vantato credito, esso è soggetto all’azione revocatoria non solo in presenza del requisito soggettivo della scientia damni, ovvero della consapevolezza da parte dei debitore di arrecare pregiudizio al creditore (Cass. n. 22465/06), ma anche della participatio fraudis del terzo: tutti e due elementi che si evincono chiaramente dalle circostanze fattuali esaminate dal giudice dell’appello.
Conclusivamente il ricorso va respinto.
Atteso l’alterno esito delle fasi merito sussistono giusti motivi, dati dalla peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011